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Per accedere in palestra è sempre obbligatorio che si controlli il green pass? Quali modalità di verifica sono regolari e quali illegittime? Il gestore può allontanare l’iscritto che non sia in possesso della certificazione verde?
Queste e molte altre domande assillano i frequentatori dei centri sportivi.
Ogni palestra ha adottato una propria procedura di verifica dei green pass degli iscritti. Purtroppo, non sempre questi controlli vengono effettuati con modalità adeguate e rispettose della legge. Inoltre, molti gestori hanno previsto delle condizioni aggiuntive di dubbia legittimità per l’iscrizione in palestra, e gli sportivi non sempre sanno come proteggersi in questi casi.
Se anche voi avete ricevuto una richiesta di inoltro del green pass dalla vostra palestra di fiducia e non sapete come comportarvi, state tranquilli. Nei prossimi paragrafi troverete dei suggerimenti per riconoscere facilmente le condotte illecite dei centri sportivi e alcuni consigli utili da seguire qualora siate voi stessi “vittime” di tali violazioni.
Leggi anche il nostro approfondimento sui controlli del datore di lavoro sui green pass dei dipendenti.
Green pass in palestra: è sempre obbligatorio?
Una prima informazione fuorviante, a nostro avviso, riguarda i casi in cui è richiesto il possesso del green pass per svolgere attività sportiva.
Questo requisito non riguarda l’accesso a qualsiasi centro sportivo. Il possesso della certificazione verde è imposto nei soli casi di accesso a una palestra o ad altro spazio chiuso dove si pratica attività sportiva.
Nelle FAQ pubblicate dal Dipartimento per lo Sport (a quanto sembra non più disponibili online) è chiarito che il termine “palestra” indica qualunque locale o insieme di locali al chiuso in cui viene svolta attività fisica o motoria. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall’utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.
Ciò significa che nei centri sportivi e nelle piscine all’aperto non è previsto l’obbligo del green pass. Tali regole non si applicano ai soggetti esclusi dalla campagna vaccinale per età (bambini fino ai 12 anni) o sulla base di un’idonea certificazione medica.
Niente palestra senza green pass: quali conseguenze per l’iscritto
L’accesso in piscina, in palestra o in altro luogo chiuso riservato ai titolari di certificazione verde è stato introdotto dall’art. 3, comma 1 del d.l. 105/2021 (convertito con modificazioni dalla l. 126/2021).
A partire dal 6 agosto 2021, il possesso di green pass valido è quindi condizione necessaria per accedere a qualsiasi struttura sportiva al chiuso. A seguito dei controlli effettuati dal gestore, l’iscritto che risulti sprovvisto di tale certificato non può entrare nel centro e deve allontanarsi immediatamente dalla palestra. Recentemente si sono verificati molti casi di allontanamento coattivo dell’atleta dal centro sportivo, quasi sempre a causa della scadenza del termine di validità del green pass.
Come dovrebbero essere effettuati i controlli?
Il legislatore, pur avendo stabilito l’obbligo di possesso del green pass, ha rimesso al gestore della palestra il difficile compito di stabilire le misure organizzative e le procedure di verifica delle certificazioni verdi degli iscritti.
I controlli dei green pass sono compiuti utilizzando apposite app di verifica installate su smartphone o tablet. L’applicazione permette di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni, anche offline. Il programma non memorizza alcun dato, e comunica soltanto un’informazione binaria: la validità o meno del green pass esibito, e i dati identificativi del suo titolare (nome, cognome, data di nascita).
La verifica della certificazione verde dovrebbe avvenire in questo modo:
- il gestore della palestra chiede all’iscritto, al momento dell’accesso, di esibire il green pass (in digitale oppure in cartaceo) e il documento d’identità;
- il QR Code presente sulla certificazione verde viene “letto” dall’app, che ne accerta la validità;
- l’app comunica subito al gestore della palestra se il green pass esibito sia valido oppure no;
- in caso di spunta verde, la certificazione deve intendersi valida;
- l’app mostra anche il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario del green pass e tali dati devono essere controllati con quelli riportati sulla carta d’identità.
Una volta eseguiti positivamente questi controlli, l’iscritto può accedere alla palestra.
I controlli dovrebbero essere effettuati esclusivamente attraverso l’app ufficiale del Ministero della Salute (Verifica C19) o con altro sistema conforme alle linee guida . Solo questi strumenti garantiscono il corretto trattamento dei dati personali. L’uso di app non ufficiali che possono conservare i dati dei green pass controllati o altre informazioni sono potenzialmente illegittime. Tanto che, recentemente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha avviato un’indagine su queste app non ufficiali.
Chi deve effettuare le verifiche?
Spetta al gestore della palestra effettuare i controlli sui green pass degli atleti.
È prevista anche la possibilità di delegare un collaboratore o dipendente del centro sportivo. In questi casi sarà necessario un atto formale di nomina contenente anche le istruzioni per lo svolgimento dei controlli.
La verifica deve avvenire al momento dell’ingresso nei locali da parte dell’iscritto, se possibile nell’atrio o in altro luogo separato. Questo per impedire che persone prive della certificazione verde possano “mettere piede” in palestra.
L’alternativa ai controlli: consegnare una copia del green pass alla palestra
Il procedimento “normale” di verifica del green pass all’ingresso della struttura è indubbiamente macchinoso e può penalizzare i centri sportivi più frequentati. Gestire un numero elevato di controlli potrebbe perfino obbligare il gestore della palestra ad impegnare un dipendente soltanto per questa attività.
Inoltre infastidisce anche gli iscritti, che potrebbero dover fare lunghe file e aspettare di essere sottoposti ai controlli di routine prima di ogni allenamento in palestra.
Per questi motivi, numerosi centri sportivi hanno invitato i loro abbonati a trasmettere copia cartacea o digitale del green pass con il relativo termine di validità affinché vengano conservate. Questo evita al titolare di svolgere i predetti controlli a ogni accesso dell’iscritto in palestra.
Alcuni centri sportivi si sono spinti oltre, condizionando addirittura l’iscrizione ai corsi alla previa consegna di copia del green pass.
Questi controlli “alternativi” dei green pass sono validi?
Subordinare l’iscrizione degli sportivi alla previa trasmissione alla palestra di copia del green pass integra una condotta illegittima. La conservazione della certificazione verde e del relativo termine di validità costituiscono delle violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Perché?
La risposta è semplice e immediata. Le informazioni “contenute” nel green pass sono dati personali e la relativa conservazione integra un trattamento di dati effettuato dalla palestra (che sarà quindi il titolare di quel trattamento).
Il trattamento di dati personali però è ammesso in presenza di determinate condizioni previste dalla legge, che non ricorrono nei casi sopra descritti. Il gestore della palestra non ha alcun titolo per esigere che gli sia comunicata la data di scadenza o consegnata copia del green pass.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato questo aspetto, precisando che la normativa prevede il solo obbligo per l’atleta di esibire il green pass per il controllo al momento dell’ingresso in palestra.
I soggetti incaricati dei controlli devono limitarsi a verificare la validità del documento attraverso l’app dedicata. Non è ammessa né la conservazione né la divulgazione a terzi di quella certificazione, che non può essere quindi acquisita in copia.
La richiesta di trasmissione e conservazione di copia dei green pass fatta dai centri sportivi è quindi illegittima e deve essere evitata.
Conservazione dei green pass: quali conseguenze per la palestra?
La richiesta e la conservazione dei green pass pone la palestra in una condizione pericolosa.
Anzitutto perché il centro sportivo, così facendo, effettua un trattamento di dati non necessari.
L’app usata per i controlli non “dice” al gestore quale sia la validità del certificato esaminato, ma solo se esso sia valido o no al momento della verifica. Conoscere la data di scadenza del green pass significa sapere se l’iscritto in palestra sia vaccinato, sia guarito dall’infezione o se abbia fatto un tampone. Questo perché, come sappiamo, la durata del green pass varia a seconda di queste circostanze.
Ai sensi dell’articolo 5 del GDPR ogni trattamento di dati personali deve rispettare alcuni principi-chiave, tra cui quello di minimizzazione delle informazioni raccolte. Tale principio impone alla palestra di raccogliere i soli dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto richiesto per le finalità di quel trattamento.
La violazione di tale principio espone la palestra al rischio di subire pesanti sanzioni economiche (fino a 20 milioni di euro o fino al 4 % del fatturato totale).
Tale conservazione potrebbe inoltre rappresentare un trattamento di dati inesatti. Questo accade, ad esempio, in ipotesi di sopravvenuta positività dell’atleta al Covid-19 (accertata, ad esempio, con tampone rapido). In questi casi, la palestra che non abbia effettuato i necessari controlli potrebbe essere chiamata a rispondere delle conseguenze dannose prodotte (es. successivo contagio di un altro sportivo).
Sempre in relazione al green pass non più valido, il già menzionato articolo 5 del GDPR pone a carico della palestra un dovere di esattezza e aggiornamento dei dati trattati. La violazione di questo principio – causata dalla mancanza di controlli periodici – espone la palestra alle medesime sanzioni viste sopra.
Niente controlli in cambio della conservazione dei green pass: come può tutelarsi l’iscritto?
Lo sportivo che riceva l’invito dalla palestra a trasmettere il proprio green pass indicando il relativo termine di validità può proteggersi?
Sì, indubbiamente.
Anzitutto, in caso di trattamento di dati inesatti, l’iscritto (“soggetto interessato”) ha il diritto di ottenerne la rettifica da parte della palestra, senza ingiustificato ritardo, ai sensi dell’articolo 16 del GDPR.
In caso di richiesta di trasmissione di copia della certificazione verde, invece, è necessario fare una distinzione.
Qualora si tratti di una mera possibilità offerta dalla palestra, l’atleta dovrebbe declinare l’offerta, iscriversi regolarmente al corso e presentare il green pass per i normali controlli prima di ogni allenamento.
Qualora invece la palestra subordini l’iscrizione alla previa consegna della certificazione verde, l’atleta dovrebbe rifiutarsi di accettare tale condizione. In caso di resistenza da parte del titolare, lo sportivo potrà presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali utilizzando l’apposito form disponibile sul sito web dell’Autorità.
In ogni caso, consigliamo vivamente all’atleta di… iscriversi presso un’altra palestra!