Di chi è la responsabilità se un alunno si fa male a scuola? E se si fa male da solo?

Accade spesso che in orario scolastico l’alunno scivoli sul pavimento, inciampi sulle scale o cada dalla sedia, procurandosi un danno fisico. In tale eventualità la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale: la fonte della responsabilità è l’accoglimento della domanda di iscrizione. La specifica responsabilità dell’insegnante nei confronti dello studente sorge, invece, in forza di “contatto sociale qualificato”.

Gli obblighi di protezione dell’alunno

Dall’accoglimento della domanda di iscrizione discende quindi a carico dell’istituto scolastico l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.

Analoghi obblighi di protezione gravano sull’insegnante. Pur in assenza di un contratto, infatti, il precettore assume, nel quadro del complessivo compito di istruire ed educare, uno specifico obbligo di vigilanza e protezione finalizzato, tra le altre cose, ad impedire eventi autolesivi da parte dell’alunno.

In forza di tali obblighi protettivi, nello specifico, l’insegnante è tenuto a vigilare sull’idoneità dei luoghi e degli strumenti messi a disposizione degli studenti, predisponendo gli interventi necessari a garantirne il buono stato. Il minore, affidato dai genitori alla scuola, deve essere costantemente sottoposto alla vigilanza dell’insegnante o del personale scolastico, finché ad essi non succeda un diverso soggetto responsabile.

La prova della responsabilità’

Poiché la responsabilità di istituto e insegnante ha natura contrattuale, l’alunno danneggiato – per lui, i suoi genitori – dovrà provare solo l’esistenza del danno e chi ne sia stato il soggetto responsabile, mentre quest’ultimo dovrà fornire prova liberatoria della propria responsabilità.

Di conseguenza, l’alunno che si sia fatto male da solo e che intenda far valere la responsabilità della scuola e dell’insegnante – e per lui i suoi genitori – deve provare l’evento autolesivo e la circostanza che questo si è verificato durante il periodo di affidamento all’insegnante.

L’Istituto scolastico, invece, dovrà dimostrare che il danno è stato determinato da causa non imputabile né a se stesso né all’insegnante. In concreto, dunque, si tratta della dimostrazione del c.d. caso fortuito, cioè della non prevedibilità e non evitabilità dell’evento usando la diligenza dovuta.

Il danneggiato, peraltro, non può agire in giudizio direttamente contro l’insegnante. Solo l’Amministrazione scolastica può essere convenuta in giudizio e potrà rivalersi sull’insegnante solo nel caso di suo comportamento doloso o gravemente colposo.

Alunno infortunato: quando opera la presunzione di responsabilità

Nel caso di danno inferto da un alunno ad un altro, invece, opera una presunzione di responsabilità di chi ne abbia la vigilanza (art. 2048, comma 2, c.c.), per cui i genitori dell’alunno danneggiato dovranno solo provare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui quest’ultimo si trovava sotto la vigilanza degli insegnanti.

Quest’ultimi dovranno dimostrare di aver sorvegliato gli studenti con la diligenza adeguata e di avere adottato tutte le misure organizzative necessarie per prevenire la situazione di pericolo.