Con un certo clamore, una sentenza del Tribunale di Palermo del 24 novembre scorso ha stabilito che i riders sarebbero, di fatto, dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Tuttavia occorre chiedersi: come si è arrivati a dirlo? Ed è davvero così?

Infatti, la normativa attuale non è esattamente in linea con una simile idea, perché parla piuttosto dei riders come lavoratori autonomi. La caratteristica principale del lavoro subordinato è l’essere assoggettati al potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro. Il datore definisce le caratteristiche della prestazione, “come” eseguirla, “dove” e “quando”.

L’impressione è che il lavoro nella “Gig Economy”, di cui i riders sono un esempio, stia incidendo con forza su temi e “modelli” di lavoro assodati da anni.

La recente normativa sui riders “lavoratori autonomi”

Soprattutto per la necessità di tutelare la nuova figura dei ciclofattorini, nel 2019 è stato modificato il D.lgs. 81/2015 (l’art. 2), uno dei decreti attuativi del “Jobs Act” del 2014. Quest’ultimo aveva riordinato le disposizioni in materia di rapporto di lavoro.

Invece, non si applica alle collaborazioni nei settori di: professioni intellettuali, sport, spettacolo, collaborazioni derivanti dalla contrattazione collettiva (comma 2).In particolare, dal 2015 si applica la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni personali, continuative e coordinate organizzate dal committente (comma 1 dell’art. 2).

In breve e nel dettaglio, queste sono le novità del D.L. 101/2019, convertito in L. 128/2019:

  1. estende le regole del lavoro subordinato alle prestazioni di lavoro organizzate mediante piattaforme digitali (nuovo art. 2, comma 1, D.lgs. 81/2015);
  2. qualifica i riders come lavoratori autonomi introducendo un nuovo capo, intitolato “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” (artt. 47 bis e ss. D.lgs. 81/2015);
  3. dà ai riders una serie di tutele specifiche. In dettaglio, ai ‘lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, […] attraverso piattaforme anche digitali’ (così art. 47 bis), su: forma del contratto (art. 47 ter), compenso (quater), divieto di discriminazioni (quinquies), privacy (sexies), assicurazione Inail (septies).

riders lavoratori subordinati a tempo indeterminato

La vicenda al Tribunale di Palermo

Nel marzo 2020 un rider veniva disconnesso dalla piattaforma “Foodinho” con cui collaborava. Era stato cioè escluso, senza possibilità di esservi riconnesso, nonostante le sue reiterate richieste. Pertanto decideva di fare causa, impugnando quello che riteneva un “licenziamento orale” (vietato per legge). In particolare, descritta la sua attività di collaborazione coordinata – da lui ritenuta senza autonomia, perché era Foodinho a regolare molti aspetti – chiedeva di accertare la natura subordinata del suo rapporto di lavoro.

Al fine di pronunciarsi, il Tribunale ha esaminato attentamente gli elementi caratteristici del lavoro di rider, che riepiloghiamo di seguito.

Come funziona il lavoro dei riders

1) Assunzione, utilizzo di un’app

I riders stipulano un contratto di lavoro autonomo. Inoltre, la società dà loro una dotazione, tra cui una borsa termica con il logo dell’azienda, un power-bank, e un manuale comportamentale  con le istruzioni da seguire per ogni fase della prestazione.

Poi, per lavorare devono registrarsi nella piattaforma ed installare nel proprio smartphone l’app fornita dalla società. Quindi si genera un profilo personalizzato, che poi consente l’accesso. Inoltre, l’app richiede di attivare la geolocalizzazione, che dev’essere attiva durante il lavoro. Infine, se la carica della batteria è inferiore al 20% è inibito l’accesso alle sessioni di lavoro indicate dall’app.

2) Pianificazione del lavoro dei riders? Ci pensa un algoritmo

Il rider si prenota per i turni messi a disposizione della piattaforma attraverso i calcoli di un algoritmo.

  • Anzitutto, tale algoritmo calcola, con previsioni statistiche, quanta manodopera serva a soddisfare la domanda dell’utenza in una determinata area (es.: una città) e in una determinata fascia oraria in cui effettuare il servizio di food delivery.
  • In secondo luogo, individuata un’area, l’algoritmo stabilisce, nell’arco della settimana, per ciascun giorno e ciascuna fascia oraria (definiti “slot”, o turni di lavoro), il numero ottimale di riders necessario per garantire le consegne.
  • Così, il raggiungimento del numero di riders predeterminato dall’algoritmo per ogni sessione di lavoro viene ottenuto scaglionando nel tempo la facoltà di prenotare i turni di lavoro.

Conseguentemente, i riders accedono a distinte fasce orarie di prenotazione, e man mano saturano i turni lavorativi, rendendoli indisponibili agli altri riders (che il sistema considera meno produttivi). Quindi distribuzione, pianificazione e gestione del lavoro avvengono solo attraverso la piattaforma digitale ed il suo algoritmo.

3) Istruzioni e indicazioni arrivano dall’app

I riders devono seguire le indicazioni date dall’app, che è anche l’unica modalità per interagire con la società. Quest’ultima dà loro le istruzioni indicando i c.d. “punti caldi” (zone vicine ai locali di ristorazione) o i luoghi “consigliati” ove recarsi per ricevere il maggior numero di ordini.

4) Il punteggio (importantissimo) condiziona l’accesso al lavoro …

Il rider viene costantemente profilato dall’algoritmo, che, nell’attribuirgli un punteggio (il c.d. “punteggio di eccellenza”), determina il suo accesso – più o meno prioritario – nella prenotazione degli slot.

In ragione del punteggio di eccellenza posseduto, i riders vengono informati, via smartphone, di quando potranno prenotare le sessioni di lavoro per la settimana successiva. L’accesso si basa su un modello che penalizza il rider se non si conforma alle regole della società. In altre parole, l’accesso del rider alle fasce di prenotazione (slot) si basa, di fatto, su un giudizio della sua produttività. Quindi il rider non è libero di prenotare tutte le sessioni disponibili che desidera, sia perché la società impone un tetto, sia perché richiede, al fine di non applicare penalizzazioni, di lavorare in turni di alta domanda (fine settimana soprattutto).

Poiché vengono man mano estromessi dagli altri che si sono già prenotati per primi i turni, i ciclofattorini con punteggio più basso hanno minori possibilità di lavoro.

5) …e condiziona la stessa “performance” lavorativa

Sono molti i fattori che concorrono al punteggio:

  • attività svolta quando c’è “alta domanda” del partner convenzionato con la piattaforma, ad esempio un ristorante;
  • feedback dell’utente e dei partner;
  • efficienza e condotta del lavoratore. A tal proposito, incidono anche le valutazioni negative, trovarsi al di fuori della zona prevista, avere una connessione smartphone non funzionante. Incide pure l’eventuale rifiuto del rider ad un turno da lui prenotato ma poi rifiutato senza il rispetto del preavviso di tre ore.

6) Rischio di sanzioni per i riders

Si possono subire “sanzioni disciplinari atipiche” (così nella sentenza): penalizzazione in classifica, con minor possibilità di accesso alle sessioni di lavoro, e dunque meno guadagno, o addirittura disconnessione dalla piattaforma.

Di fatto, il rider deve:

  • essere disponibile;
  • essere connesso all’app;
  • trovarsi in prossimità dei locali partner della piattaforma;
  • avere un buon punteggio.

La conclusione del Tribunale

In quel caso il Tribunale di Palermo ha quindi così ragionato.

  • Per le sue caratteristiche concrete, il lavoro dei riders ha molti elementi del lavoro subordinato (e segnatamente: potere gerarchico del lavoratore e soggezione del lavoratore; contenuti della prestazione lavorativa determinati da altri; giorni e orari in cui svolgerla decisi da altri; verifiche sul lavoro svolto).
  • La piattaforma utilizza metodi di organizzazione del lavoro che appaiono caratteristici della subordinazione.
  • Le piattaforme digitali non mettono solamente in contatto l’utenza, non sono cioè dei semplici intermediari. Esse svolgono una vera e propria attività di impresa che ha come oggetto la distribuzione di cibo e bevande a domicilio (vedi anche la Corte di Giustizia UE, sentenza 20 dicembre 2017, causa C-434/15, su Uber, piattaforma per il trasporto di persone).
  • Se possono considerarsi imprese, si apre la possibilità che i suoi collaboratori lavorino per conto delle stesse, mediante un rapporto di lavoro autonomo oppure subordinato.
  • Quindi, l’ 2094 c.c. (che definisce la subordinazione) va reinterpretato.

Così, il Tribunale ha deciso di riqualificare il rapporto di lavoro. Nella fattispecie: di tipo subordinato, a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di ciclofattorino, inquadrato nel sesto livello del CCNL terziario, distribuzione e servizi.

riders lavoratori subordinati a tempo indeterminato

Ma prima? Cosa si era stabilito sul lavoro dei riders prima di questa “dirompente” sentenza?

La Cassazione non crede si tratti di lavoro subordinato

Nella sua prima sentenza sui riders (sent. 24 gennaio 2020, n. 1663), la Corte di Cassazione, giudice supremo in Italia, ha stabilito che essi non possono essere ritenuti lavoratori subordinati.

In particolare, perché i riders possono scegliere “se” e “quando” lavorare. E poi perché la modifica del 2019 all’art. 2 del D. Lgs. 81/2015 non ha introdotto nessuna “terza ipotesi”, nessuna categoria “intermedia” di rapporto di lavoro. Esso resta autonomo o subordinato.

Non è una “vera e propria” subordinazione …

In secondo luogo, per alcuni in realtà il rider non è “vincolato” quanto un lavoratore dipendente. Egli potrebbe comunque svincolarsi da un impegno già assunto (pur con il rischio di essere  svantaggiato nel punteggio, e avere quindi meno occasioni di lavoro).

…ma se non è lavoro subordinato, è davvero autonomo?

In terzo luogo, secondo altri, parlare di subordinazione mal si concilia con le norme sulle collaborazioni organizzate (sia quelle organizzate dal committente, di cui al comma 1 dell’art. 1 del D. Lgs. 81/2015, visto all’inizio, sia le altre, previste al comma 2). E ancora di più con la legge sui riders autonomi (D.L. 101/2019, convertito in L. 128/2019).

Cosa succederà?

Quello dei riders è sicuramente un tema “nuovo” e oggetto di vivace dibattito, che sicuramente non porterà presto ad opinioni univoche.

Sicuramente sarà maggiore la consapevolezza del ruolo dei riders per le persone (complici anche le attuali restrizioni al consumo di cibi e bevande fuori casa, per la pandemia) e quindi nella società. Questa consapevolezza è confermata anche da altre iniziative recenti, a garanzia dei riders e del loro lavoro. Per esempio, Assodelivery e il sindacato nazionale U.G.L. hanno sottoscritto il C.C.N.L. 15 settembre 2020, con la previsione di una serie di tutele.

Tuttavia, a tale contratto collettivo altre piattaforme hanno invece ritenuto di non aderire: ad esempio, Just Eat ha deciso di muoversi “da sola”. A conferma che “c’è ancora parecchia strada da fare” per trovare delle regole comuni e condivise.

In ogni caso, digitalizzazione e gig economy devono (e possono, nonostante le difficoltà “classificatorie” di cui qui si è dato un esempio) trovare spazio anche tra i modelli “classici” per definire il lavoro.

Concludendo, quando ordinerete del cibo a casa e arriverà un rider, saprete che il suo ruolo di lavoro non è…per nulla banale!