Boom delle piattaforme marketplace in tutto il mondo: gli utenti trovano offerte, rapidità e possibilità di scelta.  Non sempre, tuttavia, è assicurata un’adeguata sicurezza della merce venduta. Per questo il dikat imposto dalla normativa vigente e accolto dagli stessi marketplace é: “implementazione delle tutele per i consumatori.”

Vediamo quindi su chi grava la responsabilità per danno da prodotto difettoso venduto tramite marketplace.

Le piattaforme marketplace

Amazon, eBay, Booking, Airbnb sono solo alcune delle piattaforme marketplace oggi più attive. Si tratta di veri e propri mercati virtuali dove più operatori economici vendono i propri prodotti. Lo scopo? Incrementare le possibilità di vendita. La loro costante crescita, anche per effetto del lockdown, è un dato di fatto, come dimostrano le statistiche dell’e-commerce in Italia nel 2020-2021.

Abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenti contributi che il legislatore europeo ha già dettato ed è in procinto di approvare una serie di regole a tutela di venditori e consumatori all’interno delle piattaforme marketplace, con la volontà di creare spazi digitali sicuri e idonei ad assicurare condizioni di parità.

Da una parte i marketplace costituiscono un interessante strumento per lo sviluppo delle vendite. Dall’altra sono destinati a rivelarsi un pericoloso tramite per la vendita di beni contraffatti, illeciti, difettosi, che richiede la predisposizione di adeguati ed effettivi strumenti di tutela.

Parliamo in particolare del danno da prodotto difettoso: il consumatore, secondo il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), può agire nei confronti del produttore e del fornitore. E’ riconosciuta la responsabilità anche del proprietario della piattaforma marketplace, ossia di colui che ha messo a disposizione i “locali” digitali?

Che cos’è un prodotto difettoso?

L’art. 6 della direttiva n. 374/85/CE definisce difettoso il prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

Nel valutare quali sono le legittime aspettative, occorre considerare talune circostanze esterne, tra le quali il modo in cui il prodotto viene presentato e l’uso al quale è ragionevolmente destinato. Il comportamento di chi utilizza il prodotto è dunque fondamentale ai fini della valutazione del suo carattere difettoso.

In quest’ottica la responsabilità oggettiva del produttore e, quando questo non sia individuabile, del fornitore, discende dal grado di prevedibilità ed evitabilità dei danni.

I rischi da sviluppo

In alcuni casi lo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche al momento della messa in commercio del prodotto non permette di scoprire l’esistenza del difetto. Cosa succede in tale eventualità?

La direttiva 374/85/CE ha lasciato gli Stati liberi di adottare o meno la “clausola di esenzione per difetto da sviluppo”. L’ordinamento interno, con l’intento di allinearsi agli altri Paesi europei e di favorire la concorrenza, ha adottato la clausola di esenzione: il danno cagionato dal difetto di sviluppo rimane dove cade, ossia sul consumatore.

Il riparto dell’onere probatorio

La prova del difetto del prodotto e del nesso causale tra difetto e danno grava sul danneggiato (art. 120 del Codice del consumo). Il produttore è per contro tenuto a provare i fatti che possono escludere la propria responsabilità.

Quando il difetto del prodotto dipende da una valutazione di insicurezza si applica il c.d. test delle legittime aspettative: il consumatore deve provare che il prodotto non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere da un prodotto di quel tipo dati gli usi prevedibili. Il produttore, per andare esente da responsabilità, deve quindi dimostrare la mancanza del nesso causale, per esempio che il difetto non esisteva al momento dell’immissione in commercio.

Si tratta ora di indagare se le medesime responsabilità che la legge riconosce in capo a produttore e  fornitore gravino anche sulle piattaforme marketplace.

La normativa europea: i marketplace sono fornitori di servizi di intermediazione on line

Il 12 luglio 2020 è entrato in vigore in tutti gli Stati membri dell’Unione europea il Regolamento 2019/1150 (c.d. “Regolamento marketplace”), che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione on line.

Le piattaforme marketplace sono riconducibili nell’ambito della nozione di servizi di intermediazione on line, che, secondo la normativa europea:

  1. sono servizi dell’informazione;
  2. consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori;
  3. sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali.

Ruolo assunto dal marketplace e responsabilità

La definizione fornita dal regolamento europeo, unitamente alle pronunce rese dalla Corte di Giustizia nei casi “Uber” e “Airbnb”, consente di superare la tradizionale qualificazione delle piattaforme marketplace come meri intermediari.

In molti casi le piattaforme marketplace non svolgono una semplice attività di intermediazione tra le parti ma forniscono servizi di logistica, di pubblicità e di pagamento o vendono direttamente i propri prodotti. La qualificazione giuridica del servizio offerto tramite marketplace deve dunque essere effettuata sulla base della valutazione del ruolo in concreto assunto dalla piattaforma.

In tale prospettiva non può escludersi la responsabilità della piattaforma marketplace per danno da prodotto difettoso quando quest’ultima controlla lo stoccaggio e la spedizione dei prodotti venduti da terzi, gestisce un servizio clienti per le inserzioni di vendita e  si occupa dell’attività promozionale assumendo il ruolo di importatore/commercializzatore (art. 116 Codice del consumo).

A maggior ragione deve riconoscersi la responsabilità del gestore del marketplace quando assuma il ruolo di venditore di propri prodotti nella piattaforma online (prodotti “venduti e spediti da Amazon”).

Amazon è responsabile del danno da prodotto difettoso

In tale direzione si è orientata la Corte d’Appello californiana (Cal. Ct. App., 4th Dist., No. D075738 – Bolger vs Amazon.com Inc.), che ha riconosciuto la responsabilità di Amazon per lesioni personali cagionate da un prodotto difettoso distribuito da un venditore terzo.

La vicenda trae origine dalla denuncia di Angela Bolger, rimasta ustionata dopo l’esplosione di una batteria per laptop acquistata sul marketplace di Amazon. I giudici californiani negano che la piattaforma marketplace sia un mero fornitore di servizi e ne riconoscono la responsabilità sul rilievo che il prodotto difettoso è stato pubblicizzato su Amazon, il contratto di acquisto è stato concluso tramite Amazon, Amazon ha ricevuto il pagamento e maturato una percentuale sulla vendita, e inoltre il prodotto è stato imballato e spedito dal servizio di logistica del colosso di Seattle.

Di fatto il marketplace ha assunto un ruolo assimilabile a quello del distributore, e ciò consente di riconoscerne la responsabilità per danno da prodotto difettoso.

La nuova politica di Amazon: rimborso in caso di danno da prodotto difettoso acquistato sul marketplace

Le garanzie per i clienti che subiscano un danno a seguito dell’acquisto di un prodotto difettoso tramite la piattaforma marketplace di Amazon sono destinate ad essere potenziate. Il colosso del commercio online ha annunciato che risarcirà i clienti fino a 1000 dollari senza alcun costo per i venditori, e potrebbe intervenire per il rimborso di importi superiori se il venditore non risponde o rifiuta un reclamo valido.

La decisione è stata assunta a seguito della denuncia della US Consumer Product Safety Commission (CPSC), che ha segnalato la presenza di prodotti privi dei requisiti di sicurezza nella piattaforma marketplace di Amazon: dai pigiami per bambini infiammabili agli asciugacapelli senza protezione contro shock elettrici. La nuova politica di Amazon è entrata in vigore il 1 settembre 2021 ed è destinata a fornire copertura a tutti gli acquisti effettuati su Amazon.com, indipendentemente dal venditore.

Prospettive future

La creatura di Jeff Bezos si è sempre contraddistinta per l’attenzione dimostrata ai clienti nell’assistenza post vendita. Oggi Amazon sta muovendo ulteriori passi per tutelare a pieno il consumatore in caso di acquisti tramite marketplace. La nuova politica in vigore da settembre si propone infatti di facilitare il servizio post vendita fornito dai venditori terzi e si accompagna alla creazione di una rete assicurativa digitale, Amazon Insurance Accelerator. Lo scopo è aiutare i venditori ad ottenere una copertura assicurativa al giusto prezzo.

Il futuro delle piattaforme marketplace è dunque all’insegna di velocità, sicurezza e responsabilizzazione.