Quali agevolazioni fiscali per l’imprenditore agricolo professionale?

L’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 definisce l’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come colui che, in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche, dedica alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo.

Per divenire IAP, è necessario presentare domanda alla Regione di competenza (in Veneto, per esempio, tale attività è delegata all’AVEPA) ed iscriversi all’apposita gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura (INPS).

L’acquisizione della qualifica di IAP comporta numerosi vantaggi fiscali per l’agricoltore “di professione”. Tra questi:

  • acquisto agevolato dei terreni ad uso agricolo con imposta catastale dell’1% ed imposta di registro e ipotecaria ciascuna in misura fissa (200 euro);
  • esenzione IMU sui terreni posseduti e condotti dallo IAP;
  • esenzione dall’IRPEF sui terreni posseduti e condotti dallo IAP (tale esenzione è destinata però a ridursi nella misura del 50% nell’anno d’imposta 2021).

Estensione delle agevolazioni alle società agricole

Per effetto dell’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004, le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto agevolato dei terreni ad uso agricolo si applicano anche alle società agricole. Più recentemente, con l’art. 16ter del D.L. n. 34/2019, è stata estesa alle società agricole anche l’esenzione IMU.

La legge, però, stabilisce che le società agricole devono soddisfare 3 requisiti per essere equiparate all’Imprenditore Agricolo Professionale (divenendo così una società–IAP).

  • Il primo requisito consiste nell’avere come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse (2135 c.c.).
  • Il secondo requisito consiste nel qualificarsi come “società agricola”.
  • Il terzo requisito varia in base al modello societario:
    • nelle società di persone, almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di IAP. Fa eccezione la società in accomandita semplice (s.a.s.), ove ad assumere la qualifica di IAP deve essere almeno un socio accomandatario;
    • nelle società di capitali, almeno un amministratore deve possedere la qualifica di IAP;
    • nelle cooperative, almeno un amministratore, che sia anche socio, deve possedere la qualifica di IAP.

Vogliamo quindi brevemente indagare il caso del c.d. “IAP itinerante”, cioè dell’Imprenditore Agricolo Professionale che assume l’amministrazione di più società di persone.

Limitazione all’estensione: per legge e in via interpretativa 

Per arginare il fenomeno della proliferazione di società di capitali riconducibili al medesimo IAP, la legge ha imposto all’art. 1, comma 3bis, del D.Lgs. n. 99/2004 che: “La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società”.

Facendo leva sull’ambiguità di tale disposizione, numerose Amministrazioni (ad esempio l’INPS, con la circolare n. 48 del 24 marzo 2006) hanno interpretato la citata limitazione in modo estensivo, rivolgendola tanto alle società di capitali quanto alle società di persone.

L’interpretazione è risultata per molti versi eccessivamente rigida (essendo frequente nelle società di persone la figura del socio-amministratore). In tal modo, ad esempio, si è impedito a una società agricola in nome collettivo di accedere all’acquisto agevolato di terreni agricoli per il solo fatto di avere nella sua compagine sociale il medesimo socio-amministratore di un’altra società agricola: cosa frequentissima nelle aziende rurali familiari.

E’ da preferire un’interpretazione restrittiva: nessuna limitazione per le società di persone

Chiamata a pronunciarsi sul punto, la Corte di Cassazione ha tuttavia ribaltato la tesi dell’Agenzia delle Entrate, affermando che “la limitazione di cui all’art.  1, comma 3bis cit. può valere solo per le società di capitali e non per quelle di persone” (Cass. Civ., ord. n. 8430 del 30 aprile 2020, successiva ad altre nello stesso senso).

Infatti, c’è una differenza sostanziale tra i due modelli societari utilizzati dall’imprenditore agricolo. Poi, il fenomeno del c.d. “IAP itinerante” si presta ad un abuso principalmente nelle società di capitali, ove la figura dell’amministratore-IAP spesso non coincide con quella del socio. Nelle società di persone, infatti, la qualifica di IAP viene apportata alla società dal socio IAP, peraltro, illimitatamente responsabile; cosa che, “fisiologicamente”, disincentiva lo stesso a gestire o comunque a prendere parte ad un numero eccessivo di società.

La legge sembra poi prendere in considerazione i soli casi in cui la qualifica di I.A.P. alla società viene apportata “dall’amministratore-IAP”, e non dal “socio-IAP” (eventualmente anche amministratore). Pertanto, la limitazione posta dalla legge vista finirebbe per interessare le sole società di capitali: perché, in esse, la qualifica di IAP è legata esclusivamente alla figura dell’amministratore.

Conclusioni

A differenza delle società di capitali, ove l’amministratore può apportare la qualifica di società agricola a una sola società, nel caso di società di persone sembra oramai certo che non sussista alcun limite al numero di società agricole alle quali il socio IAP (anche amministratore) potrà attribuire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, e tutte le conseguenti agevolazioni fiscali.

Ricordiamo inoltre che con il cosiddetto “Decreto Ristori” sono state stanziate risorse a fondo perduto per le attività e i lavoratori interessati dalle misure del Dpcm del 25 ottobre, tra cui anche cento milioni di Euro destinati al comparto agricolo.