Uno dei principali aspetti riguardanti la tassazione delle criptovalute (di cui abbiamo parlato in dettaglio in un altro articolo) è la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Si tratta di un adempimento fiscale che serve a monitorare beni e altre attività possedute all’estero da una persona residente in Italia.

Ad oggi non esiste una norma che chiarisca se esiste l’obbligo di inserire le criptovalute nel quadro RW. L’Agenzia delle Entrate sostiene di sì, ma questa posizione non trova il favore di molti operatori e potrebbe complicare la vita anche a chi possiede altri asset basati sulla blockchain.

AGGIORNAMENTO: la legge di bilancio per il 2023 ha introdotto importanti novità riguardanti le criptovalute e la loro tassazione, a cui abbiamo dedicato un articolo apposito. Per la prima volta è stato stabilito a livello legislativo il trattamento fiscale delle operazioni che hanno ad oggetto criptovalute e altre cripto-attività.

Cos’è il quadro RW, e cosa c’entra con le criptovalute?

Il quadro RW è una particolare sezione della dichiarazione dei redditi, che serve al monitoraggio delle attività possedute all’estero da una persona. In poche parole, il quadro RW serve solamente per dichiarare all’Agenzia delle Entrate se all’estero si hanno beni, strumenti finanziari o altre attività che potenzialmente possono produrre un reddito. Nel quadro RW vanno inseriti, ad esempio, conti correnti, immobili, azioni, obbligazioni e molto altro.

Inserire una di queste attività nel quadro RW ha lo scopo principale di monitorare le fonti potenziali di reddito, ma non tutte sono tassate. Solo nel caso si abbiano dei prodotti finanziari, dei conti correnti o degli immobili, bisognerà anche pagare delle imposte particolari (l’IVAFE e l’IVIE).

Con la diffusione massiva delle criptovalute ci si è chiesti se anche questi asset andassero inseriti nel quadro RW, e in quale categoria. La questione è stata parzialmente risolta con l’interpretazione data in varie occasioni dell’Agenzia delle Entrate, ma c’è chi non la ritiene risolutiva.

La natura delle criptovalute e il loro trattamento fiscale

Capire come e se bisogna compilare il quadro RW della propria dichiarazione dei redditi significa chiarire la natura giuridica delle criptovalute. Da questo punto di vista, sono state proposte sostanzialmente tre soluzioni alternative per qualificare le criptovalute:

  • mezzi di pagamento come il denaro;
  • beni immateriali;
  • strumenti finanziari.

Non è un tema semplice, perché in Italia non esiste una norma che definisca in via generale una criptovaluta. Esistono invece diverse qualificazioni date dai giudici o da altre autorità pubbliche, che però a volte si contraddicono, perché si tratta di definizioni orientati a scopi diversi fra loro.

In assenza di norme specifiche, in ambito fiscale si è affermata la concezione delle criptovalute come strumenti di pagamento sotto forma di valute virtuali. Questa definizione nasce in particolare da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella causa C-264/2014 in materia di IVA.

Per l’Agenzia delle Entrate le criptovalute sono valute estere

L’Agenzia delle Entrate italiana ha seguito l’interpretazione della Corte di Giustizia dell’UE, estendendola oltre l’ambito dell’IVA, in particolare a partire dalla risoluzione n. 72/2016. Nelle varie risposte ai quesiti posti dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha considerato le criptovalute come valute estere, che rientrano tra le attività da inserire nel quadro RW.

Questa soluzione però non è stata accolta con favore da tutti gli operatori. Le criptovalute infatti non sono legate a un preciso luogo geografico, per cui definirle “valute estere” – come fa l’Agenzia delle Entrate – sarebbe in realtà una forzatura. L’Agenzia le considera estere perché la tecnologia blockchain, su cui si basano, non consentirebbe di considerarle localizzate in Italia.

Per questo motivo, anche se manca una specifica previsione legislativa, a partire dal 2019 anche le istruzioni sulla compilazione delle dichiarazioni dei redditi contengono l’obbligo di inserire le criptovalute nel quadro RW.

Come compilare il quadro RW se si hanno investimenti in criptovalute

La soluzione indicata dall’Agenzia delle Entrate, come detto, è oggi contenuta nelle istruzioni per compilare la dichiarazione dei redditi. In base alle istruzioni, chi possiede criptovalute dovrà indicare nel quadro RW:

  • il valore dell’investimento in criptovalute, determinato in base al cambio al 31 dicembre, che si trova sul sito dove si ha acquistato la valuta virtuale;
  • per il cosiddetto “codice individuazione bene” il codice 14, cui corrispondono le “altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali
  • per il “codice Stato estero” invece non va indicato nessuno Stato.

Oltre le criptovalute, anche per gli NFT serve compilare il quadro RW?

Il dibattito sugli obblighi di compilazione della dichiarazione dei redditi si sta espandendo anche oltre le criptovalute. Sono in particolare i Non-Fungible Token (NFT) a creare ulteriori dubbi sulla compilazione del quadro RW.

Non ci sono al momento prese di posizione dell’Agenzia delle Entrate sugli obblighi per chi possiede NFT. Molti esperti però consigliano, anche per gli NFT, di seguire la strada già tracciata dall’Agenzia delle Entrate a proposito delle criptovalute. Anche gli NFT funzionano tramite la tecnologia blockchain, che li rende non localizzabili in Italia. Per questo, nonostante la legge sul punto non dica nulla, l’Agenzia delle Entrate probabilmente considererà anche gli NFT come delle attività estere e quindi soggetti all’obbligo di monitoraggio tramite il quadro RW.

Le analogie però finiscono qui: gli NFT infatti non sono mezzi di pagamento e chiaramente non hanno un tasso di cambio. Per questo non si possono applicare totalmente le istruzioni sulla compilazione del quadro RW previste per le criptovalute. L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire questi aspetti, integrando le istruzioni per la compilazione delle prossime dichiarazioni dei redditi.