Pubblicato in GU n. 260 del 20/10/2020 il Decreto Legge n. 129/2020 (c.d. Decreto Riscossione – qui il testo completo), in vigore dal 21 ottobre e contenente alcune importanti misure volte a procrastinare versamenti, pignoramenti, misure cautelari, cartelle esattoriali, ecc.

Il prolungarsi dell’emergenza sanitaria in atto ha infatti reso necessaria l’emanazione di un nuovo provvedimento per rallentare la morsa del Fisco sui contribuenti.

Vediamole nel dettaglio.

La proroga dei versamenti

Tutti i versamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione sono sospesi e rinviati alla scadenza del 31 gennaio 2021.

Alla scadenza i contribuenti potranno poi domandare all’Agente di Riscossione di rateizzare l’importo dovuto fino a 120 rate mensili.

Per le dilazioni dei ruoli già approvate, tale sospensione si applica invece a tutte le rate in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, le quali sono parimenti rinviate al 31 gennaio 2021.

La proroga in oggetto finisce poi per coinvolgere anche la decadenza dalla dilazione: per le rateazioni richieste prima del 31 dicembre 2020 è stata infatti prevista la perdita del beneficio della dilazione solo se il contribuente non paga 10 rate.

La sospensione di pignoramenti e misure cautelari

Fino al prossimo 31 dicembre rimangono ferme anche tutte le misure esecutive avviate dall’Agente della Riscossione.

Nello specifico, salari e stipendi sono posti al riparo da nuovi pignoramenti fino alla fine dell’anno.

Per i pignoramenti presso terzi delle indennità concernenti il rapporto di lavoro effettuati dall’Agente della Riscossione prima dell’8 marzo, i datori dovranno invece astenersi da ogni trattenuta nei confronti dei lavoratori fino al prossimo 31 dicembre.

La “tregua fiscale” coinvolge anche le misure cautelari: i contribuenti non potranno quindi ricevere ipoteche, fermi di auto, ecc.

In sintesi, l’attività di riscossione dell’Agenzia delle Entrate è destinata a rimanere congelata ancora per diverse settimane.

Il rinvio delle cartelle esattoriali

La misura più interessante del Decreto Riscossione coinvolge tuttavia le cartelle esattoriali, per le quali lo Stato propone un armistizio (senza però concedere alcuno sconto).

E’ infatti posticipata:

– al 31 dicembre 2022 la decadenza e la prescrizione dei termini riferiti alle cartelle di pagamento in scadenza al 31 dicembre 2020. Per esempio, i controlli 36ter (normalmente incentrati sulla correttezza della detrazioni di spese mediche, interventi edilizi, interessi sul mutuo, ecc.) relativi all’anno d’imposta 2015 possono sfociare nella notifica di una cartella di pagamento fino al termine del 2022;

– al 31 dicembre 2022 la decadenza delle cartelle di pagamento derivanti dalle liquidazioni automatiche 36bis dei Modelli delle dichiarazioni dei redditi 2018 (riferiti all’anno d’imposta 2017). Tali cartelle, senza lo slittamento, avrebbero dovuto essere notificate entro il 31 dicembre 2021;

– al 31 dicembre 2022 la decadenza delle cartelle di pagamento derivanti dai controlli formali 36ter dei Modelli delle dichiarazioni dei redditi 2017 (riferiti all’anno d’imposta 2016). Tali cartelle, senza lo slittamento, avrebbero dovuto essere notificate entro il 31 dicembre 2021.

Attenzione alla data di affidamento del ruolo all’Agente della Riscossione

Ciò malgrado, il rinvio dei termini non sembrerebbe applicabile ai ruoli antecedenti all’8 marzo 2020. Il D.L. n. 129 del 2020 cita infatti i soli carichi affidati all’Ente della Riscossione nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.

Se così fosse, lo scopo della proroga verrebbe allora a coincidere con le attuali difficoltà operative dell’Ente della Riscossione e non con la volontà dello Stato di concedere un maggior respiro ai contribuenti per il prossimo anno. Diversamente, non si comprenderebbe perché una cartella di pagamento da notificare entro il 2020 subirebbe uno slittamento di due anni in base alla data – precedente o successiva all’8 marzo – di affidamento del relativo carico all’Agente della Riscossione.

Ad ogni modo, stante il tenore letterale della norma, laddove il contribuente ricevesse nel corso del 2022 una cartella di pagamento per la quale è maturata la decadenza o la prescrizione nel 2020, egli potrebbe contestarne la legittimità ove dimostrasse l’affidamento del relativo ruolo all’Ente di Riscossione in data antecedente all’8 marzo 2020.

Rischio di modifiche in sede di conversione del Decreto

Occorre comunque ricordare che il D.L. n. 129/2020 non è stato ancora convertito in Legge.

Pertanto, ad eccezione delle proroghe favorevoli ai contribuenti (sicuramente confermate per il noto principio dell’affidamento in materia tributaria), non è scontato che il maggior termine di prescrizione/decadenza concesso all’Agente della Riscossione sarà confermato.

Difatti, con specifico riferimento ai maggiori termini di decadenza e prescrizione concessi fino al 2022, una simile proroga era stata intentata con il D.L. n. 18 del 2020 anche per gli avvisi di accertamento, poi non confermata nella successiva legge conversione.