L’eCommerce ha abbattuto ogni barriera territoriale nella compravendita di beni e servizi: con pochi click, infatti, un prodotto può essere facilmente acquistato anche all’estero, in tutto il mondo (qui le statistiche del 2020 in Italia). La possibilità per le imprese italiane di vendere all’estero o, viceversa, per le imprese estere di vendere in Italia, ci obbliga però a risolvere un quesito spinoso: dove vanno pagate le tasse in caso di vendite all’estero tramite eCommerce?

Come vedremo, infatti, in base al luogo in cui è organizzata l’impresa questa potrà essere chiamata a versate le tasse nel solo Paese della propria residenza, oppure anche nei vari Stati in cui realizza i propri guadagni.

In questo articolo ci concentreremo sull’imposizione diretta (imposte sui redditi), tenuto conto che, per l’imposizione indiretta (IVA) vigono regole del tutto autonome (vedi: Iva ed eCommerce: quale trattamento per le vendite all’estero? e Iva ed ecommerce: le novità dal luglio 2021 per le vendite online).

Se vendo alcuni oggetti online devo pagare le tasse?

Prima di verificare dove pagare le tasse, è utile capire quando è necessario pagarle effettivamente. In tal senso, i proventi derivanti dall’eCommerce non sono sempre tassabili.

Pensiamo a chi vende dei prodotti su eBay. Deve dichiarare al Fisco i propri guadagni?

La risposta dipende da diversi parametri quali la rilevanza reddituale, l’abitualità e l’organizzazione di mezzi. Ad esempio, se il nostro venditore crea un negozio su eBay potrà subire la tassazione dei propri proventi come redditi d’impresa.

Viceversa, un soggetto che mette in vendita numerosi oggetti personali in maniera non abituale e senza generare un flusso costante di incassi potrà evitare di dichiarare al Fisco gli stessi poiché realizzati al di fuori di un’attività imprenditoriale (v. Comm. Trib. Reg. di Firenze sent. n. 826/31/16).

In sostanza, non vi è alcuna soglia quantitativa in grado di qualificare automaticamente l’attività di eCommerce in attività imprenditoriale. Tutto dipende dai volumi e dalle modalità (sistematiche o no) con cui vengono realizzate le vendite.

La tipologia di eCommerce: cosa cambia ai fini del luogo di tassazione delle vendite verso l’estero?

Come già esaminato (v. Per le vendite online bisogna emettere fattura o scontrino?) esistono due tipi di eCommerce:

  • l’eCommerce indiretto, riguardante la vendita di beni materiali;
  • l’eCommerce diretto, riguardante la vendita di servizi o beni dematerializzati.

Il Paese di tassazione dei beni venduti nell’ambito dell’eCommerce indiretto è quello di residenza dell’impresa oppure quello in cui essa ha fissato una Stabile Organizzazione (S.O. – vedi poi).

Diversamente, per l’eCommerce diretto, individuare il luogo di tassazione non è sempre facile.

Nello specifico: per i servizi e per alcuni beni immateriali (esemplificati qui) vigono le stesse regole dell’eCommerce indiretto.

Altri beni dematerializzati (diritto d’autore su brevetti, marchi di fabbrica, disegni, progetti, formule, ecc.) sono invece qualificati come royalties e tassati in entrambi gli Stati in base a quanto previsto da ciascuna Convenzione contro le doppie imposizioni (consultabili qui).

La residenza o la stabile organizzazione come luogo di tassazione dell’impresa

Ad esclusione dei casi in cui vengono ceduti determinati beni dematerializzati, il luogo di tassazione dell’impresa è dunque quello della sua residenza fiscale oppure quello in cui essa ha una Stabile Organizzazione.

Nello specifico:

  • un’impresa che non possiede una Stabile Organizzazione in altri Stati, sarà tassata esclusivamente nel Paese in cui ha la propria residenza (worldwide taxation principle).
  • un’impresa che possiede una o più Stabili Organizzazioni in altri Stati sarà tassata nel Paese in cui ha la propria residenza, ma non per i redditi conseguiti dalle proprie S.O. all’estero (per i quali sarà tassata nei rispettivi Stati).

Ciò può essere ricavato anche dall’art. 7 del Modello OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico):

“Gli utili di un’impresa di uno Stato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione”.

Quali sono i criteri per determinare l’esistenza di una stabile organizzazione in un Paese diverso da quello di residenza?

Come anticipato, per evitare di essere tassati in uno Stato diverso da quello in cui si ha la propria residenza fiscale bisogna evitare di crearvi una Stabile Organizzazione.

Talvolta però la creazione di una Stabile Organizzazione in un altro Stato può rivelarsi utile, soprattutto se la tassazione nel Paese straniero risulta più conveniente. Infatti, i redditi creati dalla Stabile Organizzazione sono sottratti al principio della worldwide taxation e assoggettati a tassazione nel solo Paese della S.O., così da evitare una duplice imposizione.

Qui di seguito i criteri che determinano l’insorgenza di una Stabile Organizzazione secondo i Trattati Internazionali.

È possibile che la mia attività di eCommerce dia vita ad una stabile organizzazione all’estero?

I criteri sopra delineati non individuano tutte le ipotesi in cui può ritenersi esistente una Stabile Organizzazione all’estero.

In tale prospettiva, è lecito domandarsi: può una “semplice” attività di eCommerce far insorgere una Stabile Organizzazione in altri Stati, ove dover pagare le relative tasse?

Sul punto è intervenuto il Commentario all’art. 5 del modello OCSE, chiarendo che:

  • il sito web che consente l’acquisto di prodotti da parte di soggetti stranieri non è idoneo a costituire una Stabile Organizzazione all’estero;
  • il server attraverso il quale è gestita l’attività di eCommerce è idoneo a costituire una Stabile Organizzazione solo se rientra “nella disponibilità” dell’impresa ed è collocato all’estero. Di conseguenza i server dell’Internet Service Provider (ISP) su cui vengono generalmente ospitati i siti web non sono idonei a costituire una Stabile Organizzazione all’estero;
  • l’Internet Service Provider (ISP) attraverso il quale avviene l’attività di eCommerce non è idoneo a configurare una Stabile Organizzazione all’estero.

In via generale può dunque ritenersi che l’attività di eCommerce svolta da un’impresa italiana senza alcuna struttura fisica all’estero sarà tassata in via esclusiva dal Fisco italiano, non potendo assumere all’estero la veste di Stabile Organizzazione.

I colossi del web residenti all’estero sono dunque esentati dalla tassazione italiana per le vendite nel nostro Paese tramite eCommerce?

Sulla base di quanto sopra esaminato, dovremmo ritenere possibile per i grandi colossi del web tenersi alla larga dal Fisco Italiano semplicemente mantenendo la propria residenza (effettiva) all’estero, ed evitando ogni struttura fisica in Italia.

Ciò è possibile, certo, ma indubbiamente complesso per due ordini di ragioni:

  • dal punto di vista operativo, maggiori sono i volumi di uno store online in un Paese straniero e maggiore è la necessità di aprire una succursale, un ufficio, ecc. (tutti casi idonei a configurare una S.O.);
  • dal punto di vista giuridico, la Legge Italiana ha recentemente stabilito in via unilaterale che la Stabile Organizzazione (suscettibile di tassazione in Italia) sussiste anche attraverso “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso” (art. 168, comma 2, lett. f-bis del D.P.R. n. 917 del 1986). Tale disposizione è stata interpretata dal Servizio Studi del Senato (Dossier 560/2) con la finalità di tassare in Italia tutte quelle realtà di eCommerce presenti nel nostro Paese in modo stabile, ricorrente e con elevati volumi di vendita.

Pertanto, ogni manovra elusiva tendente ad evitare la creazione di una Stabile Organizzazione in Italia verrà senza dubbio avversata dal Fisco Italiano.

Stabile organizzazione ed eCommerce: problema risolto?

Se le imprese italiane di eCommerce sembrano dunque aver risolto il dilemma del luogo di tassazione dei proventi delle vendite all’estero (in Italia, salvo la presenza di strutture fisiche all’estero), lo stesso non si può dire per quelle straniere.

Per le attività di eCommerce straniere rivolte anche agli acquirenti italiani, il Fisco italiano potrà infatti ritenere esistente una Stabile Organizzazione (tassabile in Italia) in presenza di una consistente e stabile presenza commerciale nel nostro Paese, anche solo di carattere digitale.

In attesa di capire come la notizia verrà “digerita” da molte imprese straniere insofferenti alla tassazione italiana, vale la pena ricordare casi come quello di San Marino, dove Amazon ha scelto di cessare le proprie vendite proprio per non sottostare agli adempimenti fiscali della piccola Repubblica indipendente.