Da quest’anno le attività di eCommerce che effettuano vendite all’estero potranno godere di importanti agevolazioni per i Dazi e l’IVA all’importazione. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mediante Circ. n. 37 del 2 ottobre 2020, ha infatti introdotto una procedura semplificata (Easy Free Back) per la re-importazione della merce precedentemente esportata senza alcun aggravio di Dazi e IVA.

Per poter beneficiare della nuova procedura occorre tuttavia essere in possesso di alcuni requisiti, qui di seguito illustrati.

Le vendite all’estero nell’ecommerce ed il problema dei dazi e dell’IVA all’importazione

Vendere un prodotto al di fuori dai confini europei può talvolta comportare l’esigenza di re-introdurlo in Italia. Si pensi al caso in cui, nell’ambito di un’attività di eCommerce, l’acquirente straniero eserciti il diritto di recesso, restituendo la merce al venditore italiano (ne abbiamo parlato qui).

In tal caso, entro tre anni dalla fuoriuscita della merce dal territorio europeo, il venditore può beneficiare della totale esenzione dai Dazi Doganali ai sensi dell’art. 203 del Codice Doganale dell’UE (C.D.U.) e dall’IVA all’importazione ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 633 del 1973 per effetto dell’esistenza di un’operazione di mera re-importazione.

Tuttavia, le modalità e le tempistiche secondo cui viene accordata tale esenzione rischiano di bloccare la merce in dogana per lungo tempo, creando un evidente disagio per il venditore.

Quest’ultimo infatti subisce numerosi controlli della merce e dei documenti che la riguardano, volti ad appurare che sia stato effettivamente re-importato il medesimo prodotto precedentemente esportato fuori dall’UE.

La nuova procedura “Easy free back” per l’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA all’importazione riguardante gli eCommerce.

Per ovviare alle tempistiche della procedura ordinaria, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto una nuova procedura di re-importazione della merce (Easy Free Back).

Tale procedura semplificata (alternativa a quella ordinaria) consente al venditore di dotarsi di un’apposita autorizzazione preventiva della durata di un anno.

In questo modo, il venditore può reintrodurre la merce precedentemente esportata senza dotarsi ogni volta di un’autorizzazione specifica. In questo modo, peraltro, si evitano i controlli immediati in dogana su ogni singolo partita di merce re-importata.

Come ottenere l’autorizzazione doganale nell’ambito della procedura di Easy Free Back?

Per garantire alla propria attività di eCommerce l’accesso alla procedura semplificata di Easy Free Back, comportante l’esenzione dai Dazi Doganali e dall’IVA all’importazione, occorre seguire pochi semplici step:

  • presentare apposita istanza all’Ufficio delle Dogane competente in base al luogo in cui è tenuta la contabilità dell’impresa;
  • attendere l’avvio dell’attività istruttoria consistente in una verifica dei requisiti anche attraverso un sopralluogo presso la sede dell’impresa;
  • ottenere l’autorizzazione e l’inserimento del proprio nominativo nell’elenco eCommerce RETRELIEF.

L’istanza ed i requisiti per la presentazione

La presentazione dell’istanza volta all’ottenimento dell’autorizzazione preventiva (scaricabile quipresuppone alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi che devono essere autocertificati:

  1. numero minimo pari a 50 reintroduzioni di merce effettuate nell’ultimo mese;
  2. possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” e per “destinatario autorizzato transito”;
  3. possesso di un sistema di controllo interno aziendale e di un sistema di gestione informatizzato delle scritture contabili e commerciali. Tale sistema deve garantire che sia reintrodotta la medesima merce esportata;
  4. il dichiarante in export deve essere lo stesso soggetto dichiarante in reintroduzione, di cui indica i dati identificativi. Laddove l’attività re-introduzione venga svolta da un terzo, occorre l’allegazione del relativo mandato;
  5. possesso del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all’art. 39, lettere a) e b) del C.D.U., legati all’incensuratezza e alla diligenza dell’operatore;
  6. possesso di un sistema di tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo, opportunamente descritto e documentato;
  7. indicazione all’Ufficio delle Dogane delle modalità di accesso, ai fini dei controlli, alla piattaforma marketplace attraverso la quale viene svolta l’attività eCommerce. Ci sta un link all’art. sulle tutele per i venditori sui MP, anche senza aggiungere testo ma solo linkando la parola marketplace se non si riesce a evitare di fare una forzatura concettuale passando di palo in frasca.

La successiva attività istruttoria

Trasmessa l’istanza all’Ufficio delle Dogane, quest’ultimo avvia un’attività istruttoria volta all’accertamento del possesso di tali requisiti. Se del caso tali controlli vengono svolti anche mediante sopralluogo interno ai locali dell’impresa.

Nel caso in cui l’istanza sia incompleta o necessiti di una più ampia istruttoria, l’Ufficio può richiedere eventuali integrazioni.

Al termine dell’istruttoria, l’Ufficio Territoriale propone alla Direzione Centrale di accogliere o respingere l’istanza, inviando la propria valutazione.

Il rilascio dell’autorizzazione e l’iscrizione nell’elenco nazionale

In caso di esito positivo, la Direzione Centrale rilascia l’autorizzazione preventiva (Easy Free Back), inserendo l’operatore in un Elenco nazionale denominato eCommerce RETRELIEF.

Da tale momento il venditore può re-importare la merce in Italia, beneficiando in sede doganale della procedura semplificata Easy Free Back. La durata dell’autorizzazione preventiva è di un anno, salvo revoche ed eventuali rinnovi.

Viceversa, nell’ipotesi in cui l’operatore non dovesse ottenere l’autorizzazione, egli continuerà a seguire la procedura ordinaria. Pertanto, egli subirà il controllo doganale per ogni operazione di re-importazione.

L’autorizzazione preventiva non impedisce i controlli successivi

Le attività di eCommerce che si avvalgono della procedura semplificata non sfuggono tuttavia ai controlli sull’effettiva esenzione dai tributi doganali in sede di re-importazione.

In tale prospettiva, le verifiche periodiche vengono compiute con cadenza trimestrale.

Almeno ogni semestre viene invece compilata una relazione per ciascun soggetto autorizzato nella quale l’Ufficio Territoriale propone alla Direzione Centrale il mantenimento, la revoca o la sospensione del provvedimento autorizzativo.

L’autorizzazione preventiva come strumento di compliance tra amministrazione e contribuente

Il sistema in questione permette quindi di subire “controlli meno frequenti” e non “meno controlli in assoluto”. Difatti la procedura semplificata finisce per concentrare i controlli in un momento successivo, quando la re-importazione si è già conclusa.

È il caso di dire che, al fine di un continuo miglioramento della compliance tra Amministrazione e contribuente, ciascun operatore dovrebbe impegnarsi a non utilizzare abusivamente tale sistema per celare vere e proprie importazioni (tecnica tipica di elusione fiscale).

Solo così infatti si può sperare che il nuovo sistema di Easy Free Back venga presto ampliato alle vendite verso l’estero della generalità di soggetti che operano nel settore dell’eCommerce, facilitando per tutti l’esenzione dai Dazi e dall’IVA all’importazione.