Il 28 settembre 2020 l’Antitrust (AGCM) italiana ha sanzionato Compass Banca S.p.A. per aver introdotto una prassi scorretta, che prevedeva la sottoscrizione obbligatoria da parte dei clienti di polizze assicurative in cambio dell’erogazione di finanziamenti, senza che tra i due prodotti vi fosse alcun nesso funzionale (come invece è nel caso delle polizza vita o a protezione del bene dato in garanzia).

Indimenticabili quanto efficaci sono stati i tormentoni pubblicitari della finanziaria milanese del gruppo Mediobanca presso tutte le principali stazioni ferroviarie italiane, che sui principali canali televisivi hanno visto la partecipazione dell’attore Nino Frassica.

La sanzione dell’Autorità (provv. n. 28345/2020) è giunta dopo una procedura di accertamento e diffida cominciata nel novembre 2019. In seguito a tale procedimento però la società finanziaria rimaneva sostanzialmente inerte, non ottemperando alle indicazioni puntuali date dall’AGCM. Tali indicazioni prevedevano la rimozione del vincolo tra polizze assicurative estranee al credito e finanziamenti richiesti dai clienti/consumatori, con l’adeguamento delle pratiche commerciali poste in essere e future.

Indebito condizionamento dei clienti alla sottoscrizione di polizze assicurative decorrelate dai finanziamenti

La seconda fase istruttoria dell’Antitrust è stata condotta con diligente velocità fra maggio e settembre 2020, in seguito, come detto, al mancato adeguamento di Compass alle prescrizioni date in precedenza. Dalle conclusioni si deduce che, per scaricare la responsabilità di eventuali insolvenze dei clienti sul sistema assicurativo, aumentando la propria capacità di esposizione al debito, Compass S.p.A. aveva instaurato (premessa punto 2)

“…un indebito condizionamento nell’erogazione dei prestiti personali, subordinati alla sottoscrizione di coperture assicurative estranee al credito, limitando considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori beneficiari dei prestiti personali in relazione ai prodotti di finanziamento”.

Inoltre (premessa punto 3):

“I consumatori sono stati condizionati a sottoscrivere polizze non connesse al finanziamento pur di ottenere quest’ultimo; essi percepivano come obbligatoria la polizza per poter ottenere il finanziamento o, addirittura, consideravano unico il pacchetto prestito/polizza in conseguenza dei comportamenti degli addetti di Compass, che hanno condizionato i clienti alla sottoscrizione dei prodotti assicurativi, anche attraverso la mancata consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale contenente le caratteristiche delle polizze.”

Ovvero Compass aveva posto in essere una prassi non corretta di condizionamento psicologico dei consumatori nel momento della stipula dei contratti per l’erogazione dei finanziamenti. Così facendo i clienti venivano convinti che l’adesione ad un contratto assicurativo, di fatto non collegato al credito, fosse obbligatoria per ottenere il prestito.

Le indicazioni dell’Antitrust: chiarimenti importanti per tutto il settore delle polizze slegate dal finanziamento (facoltative)

L’Antitrust, nella già citata relazione di ottemperanza verso Compass, aveva puntualmente ribadito quali misure la società finanziaria avrebbe dovuto adottare per non incorrere nella successiva procedura sanzionatoria (che si è poi verificata), e in particolare:

  1. una lettera informativa da inviare ai clienti attuali sulla facoltà di recesso dalla polizza e sulla gestione della restituzione della quota parte del premio già pagato ma non goduto;
  2. una maggiore esplicitazione della facoltà di recesso dalla polizza nella documentazione contrattuale;
  3. attestazione del cliente, tramite sottoscrizione di uno specifico documento, di essere consapevole della natura facoltativa e delle caratteristiche del prodotto assicurativo. In assenza di tale sottoscrizione, la polizza non può essere collocata insieme al prestito;
  4. separazione temporale tra sottoscrizione ed attivazione della polizza, prevedendo che l’attivazione di quest’ultima e la decorrenza degli effetti avvengano solo una volta che siano decorsi non meno di sette giorni dalla sua sottoscrizione, contestuale a quella del finanziamento, e, comunque, in un momento successivo all’erogazione di quest’ultimo.

La non ottemperanza di tutte queste disposizioni chiare e ben sintetizzate nella relazione dall’AGCM hanno portato non solo alla sanzione verso la società milanese di euro 250.000, ma anche all’apertura di un ennesimo precedente molto importante. Le indicazioni Antitrust infatti si rivolgono potenzialmente a tutte le società finanziarie che obbligano i clienti/consumatori in modo abusivo a compiere doppie sottoscrizioni contrattuali, per cui non è previsto alcun obbligo di legge.

Il precedente accertamento e il richiamo di Ivass e Bankitalia a tutti gli operatori di settore

Tale procedura dell’Antitrust (novembre 2019) non è una novità, e fa seguito a un precedente accertamento (2015-2019) che si è concluso con una sanzione di ben 4,7 milioni di euro a Compass S.p.A., con l’obbligo di adeguamenti dettagliati anche verso Europ Assistance Italia S.p.A., nonché alle società MetLife Europe Dac e MetLife Europe Insurance Dac (bollettino Antitrust 52/2019), che in seguito hanno ottemperato.

Anche sull’onda del caso Compass S.p.A e degli altri simili, Banca d’Italia e IVASS hanno invitato a distinguere in modo omogeneo sul piano teorico e pratico le polizze assicurative obbligatorie (che hanno una correlazione con il credito) dalle facoltative (del tutto slegate dal finanziamento).

Nella lettera Banca d’Italia – IVASS  del 17 marzo 2020 si sollecitano banche e intermediari finanziari a presentare ed erogare correttamente i prodotti assicurativi, quali obbligatori o facoltativi rispetto al finanziamento richiesto dal cliente/consumatore.

Secondo le due authorities, questi sono gli elementi di qualificazione di una polizza come obbligatoria (1) o facoltativa (2):

  1. “nel caso in cui una polizza sia richiesta come obbligatoria o come condizione necessaria per ottenere il finanziamento a determinate condizioni, la banca o l’intermediario finanziario proponenti avranno cura di dare preventiva evidenza di tali circostanze e caratteristiche – ad esempio, sui propri siti web – in modo da consentire all’interessato di reperire eventualmente sul mercato coperture equivalenti; in questo caso, gli intermediari sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del finanziamento, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato[…]. I costi delle polizze qualificate come obbligatorie devono essere inclusi nel costo totale del credito ai fini del calcolo del TAEG.
  2. “le polizze qualificate come facoltative devono essere effettivamente prospettate alla clientela quale servizio aggiuntivo opzionale, evitando nei colloqui di vendita l’utilizzo di espressioni finalizzate a incutere nel cliente timori di vario genere che possano indurlo a ritenere necessaria la sottoscrizione della polizza.
    Questa, in particolare, deve essere espressamente richiesta dal cliente e non può in alcun modo condizionare la concessione del finanziamento (come nel caso Compass S.p.A., N.d.A.) […]. Per assicurare la correttezza nella commercializzazione delle polizze abbinate e innalzare la consapevolezza della clientela sulle caratteristiche e i costi dei servizi acquistati, le banche e gli intermediari finanziari devono dare chiare indicazioni alla clientela sulla natura dei prodotti offerti in abbinamento. L’attenzione del cliente sulla tipologia di prodotto concretamente acquistato va richiamata anche attraverso la c.d. welcome letter – già prevista dalla comunicazione Banca d’Italia-IVASS del 2015 – con la quale gli operatori, subito dopo la stipula della polizza, riepilogano al cliente le caratteristiche delle coperture assicurative sottoscritte e richiamano la facoltà di recesso.”

E’ chiaro dunque come le indicazioni specifiche dell’Antitrust nel caso Compass S.p.A. si intersechino con quelle generali e puntuali di Banca d’Italia e IVASS rivolte a tutti gli operatori di settore circa le polizze assicurative abbinate all’erogazione di finanziamenti, ambito in cui purtroppo continuano a verificarsi frequenti rilievi, istruttorie o sanzioni da parte delle Autorità competenti.