Aprire un negozio di eCommerce o affiancare le vendite online alla propria attività fisica è un modo efficace per ampliare la propria potenziale clientela. Gli adempimenti iniziali consentono di avviare rapidamente la propria attività online e per la maggior parte delle vendite non si è neppure tenuti ad emettere fattura o scontrino, a differenza di quanto accade nelle vendite fisiche.

Ma quali sono i casi in cui si è effettivamente esonerati dal certificare i propri incassi mediante fattura o scontrino?

Gli adempimenti amministrativi e fiscali per iniziare con le vendite online

Prima di cominciare a vendere nel nostro negozio virtuale, occorre curare alcuni adempimenti per essere in regola:

  • scegliere la forma individuale o societaria per lo svolgimento dell’attività;
  • iscriversi al registro delle imprese della Camera di Commercio del Comune in cui la ditta/società ha sede;
  • inserire l’attività di eCommerce nel proprio oggetto sociale;
  • aprire una partita IVA ed iscriversi al VIES (Vat Information Exchange System) per poter vendere anche fuori dal territorio nazionale. Il Codice Ateco corretto è il 91.10 (commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet);
  • presentare una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune di appartenenza ove si dichiara il settore merceologico dell’attività nonché l’assenza di condizioni ostative (imprenditore mai fallito, privo di condanne, ecc.);
  • dotarsi di una casella P.E.C.

Una volta soddisfatti tali requisiti sarà possibile iniziare qualsiasi attività commerciale online: diretta o indiretta.

eCommerce diretto o indiretto: cosa cambia?

È importante distinguere tra eCommerce diretto e indiretto.

Le due modalità hanno infatti un distinto trattamento fiscale.

Si parla di eCommerce diretto quando la transazione ha ad oggetto un servizio o un bene dematerializzato, che viene prestato, scaricato e consegnato direttamente online. Secondo quanto chiarito dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2006/112/CE del 28 novembre 2006 rientrano tra i servizi elettronici anche le forniture di:

  • siti web e hosting web, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  • software e relativo aggiornamento;
  • immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  • musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
  • prestazioni di insegnamento a distanza.

A livello fiscale, le transazioni effettuate nell’ambito dell’eCommerce diretto sono considerate delle prestazioni di servizi e assoggettate a IVA in Italia in presenza dei requisiti di cui all’art. 7ter ss. del D.P.R. n. 633 del 1972.

Viceversa, si parla di eCommerce indiretto quando la rete rappresenta il luogo in cui viene concluso il contratto, ma lo stesso ha ad oggetto “beni materiali”, i quali dovranno essere poi consegnati fisicamente all’acquirente.

A livello fiscale, le transazioni effettuate nell’ambito dell’eCommerce indiretto sono considerate delle cessioni di beni e assoggettate a IVA in Italia in presenza dei requisiti di cui all’art. 7bis ss. del D.P.R. n. 633 del 1972.

I clienti delle vendite online: privati ma anche soggetti titolari di p.iva.

Nell’approfondire l’obbligo di emissione di fatture o scontrini, occorre poi tenere a mente che i potenziali acquirenti del nostro store online possono essere sia privati che soggetti titolari di partita iva (imprese, artigiani, professionisti, ecc.).

In tal senso, è utile distinguere tra:

  • operazioni B2C (Business To Consumer) in cui l’acquirente dei nostri prodotti o servizi è un privato consumatore;
  • operazioni B2B (Business To Business) in cui l’acquirente dei nostri prodotti o servizi è un soggetto che dichiara di agire nell’esercizio di un’attività commerciale/professionale.

La veste in cui agisce l’acquirente è solitamente esternata in sede di acquisto, attraverso l’indicazione del proprio nome e codice fiscale oppure della propria ragione sociale e p.iva.

La certificazione dei corrispettivi delle vendite online: quando deve essere emessa la fattura o lo scontrino?

A questo punto possiamo affermare che, a fronte di diverse circostanze, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi dipenderà dalla tipologia di vendita effettuata.

Vendite online a privati

Tutte le vendite online effettuate nei confronti di privati (B2C) nell’ambito dell’eCommerce diretto o indiretto non richiedono infatti l’emissione della fattura o dello scontrino.  È sufficiente che i corrispettivi giornalieri vengano annotati nel registro dei corrispettivi di vendita e che vengano assolti tutti gli obblighi IVA, quali liquidazioni periodiche, conservazione della documentazione, ecc.

Con riguardo proprio all’IVA, torna ad essere rilevante la distinzione tra eCommerce diretto e indiretto, dato il loro diverso trattamento fiscale.

Attenzione però: se il privato domanda espressamente l’emissione della fattura, questa dovrà essere obbligatoriamente emessa dall’esercente senza che egli possa opporre la suddetta esenzione.

Vendite online a imprese o professionisti

Per le vendite online effettuate nei confronti di titolari di partita iva (B2B) nell’ambito dell’eCommerce diretto o indiretto, invece, è sempre richiesta l’emissione della fattura, da annotare nell’apposito registro delle fatture emesse.

D’altronde, la certificazione dei corrispettivi mediante l’emissione della fattura consente di tracciare l’operazione sia in capo al venditore sia in capo all’acquirente, entrambi soggetti fiscalmente rilevanti.

In conclusione, per tutte le attività al dettaglio, rivolte principalmente a privati consumatori, la semplificazione prevista per la certificazione dei corrispettivi è massima: nessuno scontrino o fattura deve essere emessa, salvo diversa richiesta dell’acquirente.

Di conseguenza, se si acquista un bene o un servizio online, la mancata consegna della fattura o dello scontrino da parte del venditore non deve far dubitare della sua buona condotta fiscale.