Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di dashcam, ma di che cosa si tratta esattamente, ed è legale usarle in Italia?

Dashcam è l’abbreviazione di “dashboard camera” (“dashboard” in inglese significa cruscotto): si tratta, dunque, di piccole videocamere che vengono installate sul cruscotto di un’automobile al fine di registrare le immagini della strada, durante la sosta o la guida.

La ragione della popolarità delle dashcam è intuitiva. Vi è mai capitato di parcheggiare la vostra auto, andare a fare un giro e al vostro ritorno trovare un piccolo “regalino”: il fanale rotto senza un numero di telefono da contattare? Ecco, una dashcam ti aiuterebbe ad individuare il responsabile, ma anche a ricostruire la dinamica di un incidente o di qualsiasi fatto avvenuto durante la guida.

Chiaramente, questi dispositivi acquisiscono numerosi dati personali e, di conseguenza, comportano dei rischi in materia di privacy. Conferma ne è che in alcuni Stati è vietato l’utilizzo di dashcam. Sorge quindi spontanea la seconda domanda: è legale usare le dashcam in Italia?

Quando sono nate le prime dashcam?

Partiamo dalle origini. La prima videoregistrazione effettuata da un veicolo in movimento risale al 1907, in Canada. Al fine di promuovere il territorio e attrarre ricchezza, un produttore cinematografico fu incaricato di filmare alcune città da un tram. William Harbeck ancora non lo sapeva, ma stava inventando il concetto di dashcam.

Successivamente, a partire dagli anni ’80, si diffuse in America la prassi di installare videocamere sulle volanti, per incrementare la sicurezza degli agenti di polizia durante le operazioni ad alto rischio.

È solo dal 2009 che le dashcam iniziarono a spopolare anche tra i comuni cittadini. Accadde in Russia, quando il governo le regolamentò, al fine di combattere i fenomeni sempre più frequenti di frode assicurativa. Da questo momento in poi le dashcam iniziarono a diffondersi sempre di più anche negli Usa e in Europa.

Quali sono i vantaggi di usare una dashcam?

Ad oggi le dashcam sono utilizzate prevalentemente per tutelarsi in caso di sinistri stradali. Infatti, esse possono essere estremamente utili per accertare i profili di responsabilità, aspetto ancor più problematico in caso di circolazione di auto a guida autonoma.

In Italia, la normativa di riferimento in caso di incidente stradale è l’art. 2054 cc, in cui si afferma che: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

Per essere esenti da responsabilità, in caso di sinistro, è dunque necessario dimostrare in giudizio che la condotta colposa della controparte è stata idonea da sola a cagionare il danno.

Escludere ogni tipo di contributo della propria condotta può risultare spesso difficile. Per questo una videoregistrazione può essere essenziale per accertare la dinamica esatta dei fatti, specie in virtù del particolare valore di prova che le viene attribuita.

Che valore probatorio hanno in Italia i filmati realizzati con una dashcam?

I filmati acquisiti con le dashcam sono considerati utilizzabili in giudizio e rientrano nella categoria delle prove documentali. In particolare, sono ricondotte all’interno delle “riproduzioni meccaniche”, disciplinate dall’art. 2712 cc.

Esso afferma: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.”

In poche parole, il valore probatorio attribuito alle videoregistrazioni, se non vengono disconosciute, è quello massimo previsto nel nostro ordinamento giuridico. In Italia, infatti, i filmati realizzati con una dashcam hanno infatti valore di prova legale. Ciò significa che il giudice è tenuto a considerare realmente accaduto quanto rappresentato, a meno che non vi sia stato un disconoscimento dalla controparte.

Il disconoscimento, peraltro, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.” (Cass. civ. 3122/2015). Non è sufficiente quindi che la controparte contesti genericamente il contenuto di una videoregistrazione, ma deve specificare esattamente quali sono gli elementi non corrispondenti allo svolgimento fattuale. Senz’altro non è un’operazione così semplice.

Qualora vi siano delle contestazioni, il valore probatorio delle videoregistrazioni degrada a prova liberamente apprezzabile (Art. 116, comma 1 cpc). Questo significa che il giudice non è tenuto a considerare vero quanto rappresentato, ma può comunque valutare liberamente la prova ai fini di fondare il proprio convincimento.

La posizione delle Autorità europee sull’uso delle Dashcam

Veniamo dunque al quesito cruciale: è legale usare le dashcam in Europa e in Italia? Lo sviluppo tecnologico sta ponendo sempre nuove sfide dal punto di vista del rispetto della privacy. Conferma ne è l’analogo dibattito che si sta sviluppando con riguardo alle smart city o agli smart glasses.

A seguito di un’interrogazione parlamentare il Parlamento Europeo ha specificato che l’uso delle dashcam deve avvenire nel rispetto dei principi e delle regole espresse nel GDPR, anche se in esso non vi è un espresso riferimento a questi dispositivi.

Inoltre, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato nel 2019 delle Linee Guida che aiutano a fare chiarezza sul trattamento dei dati personali acquisiti attraverso dispositivi video. In particolare, l’EDPB afferma che è necessario effettuare di volta in volta un bilanciamento di interessi quando viene utilizzato un sistema di videosorveglianza.

Il diritto alla riservatezza degli altri utenti della strada può essere compresso solo per quanto strettamente necessario a fronte di un interesse meritevole di tutela.

“Se è installata una telecamera da cruscotto (dashcam) – ad esempio, allo scopo di raccogliere prove in caso di incidente – è importante assicurarsi che la telecamera non registri costantemente il traffico, così come le persone che si trovano vicino a una strada. In caso contrario, l’interesse ad avere le videoregistrazioni come elemento di prova nel caso ipotetico di un incidente stradale non può giustificare questa grave interferenza nei diritti degli interessati.”

Una nota al documento precisa poi che è possibile che in alcuni Stati membri dell’UE vi sia una disciplina nazionale. In Italia non vi è una regolamentazione delle dashcam, né il Garante Privacy si è espresso sul loro utilizzo.

Tuttavia, per comprendere se è legale usare dashcam in Italia, può essere utile analizzare brevemente la posizione delle Autorità Privacy di altri Stati Europei e alcuni principi del GDPR che devono essere rispettati.

I provvedimenti sull’uso delle dashcam in alcuni Stati europei

In Austria vi è stata un’espressa presa di posizione in materia di dashcam da parte dell’Autorità per la protezione dei dati personali. Essa si è espressa a più riprese evidenziando alcune criticità dell’utilizzo di dashcam.

In particolare, ha ritenuto inammissibili alcune tipologie di dispositivi che permettevano la memorizzazione permanente delle videoregistrazioni effettuate, poiché lesive del principio di minimizzazione.

Nel 2020 il Garante Privacy ha individuato dei criteri che, se rispettati, consentono l’utilizzo delle dashcam. Vediamone alcuni:

  • I dati raccolti devono essere utilizzati solo per documentare incidenti;
  • La dashcam deve essere posizionata in modo che il suo angolo di visione sia ridotto al minimo necessario;
  • Le registrazioni non devono essere permanenti, ma devono essere continuamente sovrascritte se non vi è un incidente.

In Portogallo l’Autorità Privacy ha adottato un approccio ancor più netto, affermando che le dashcam non sono compatibili con la legge nazionale in materia di privacy e prevedendo delle sanzioni pecuniarie in caso di utilizzo.

L’Autorità Privacy del Lussemburgo ha sottolineato la difficile compatibilità delle dashcam con il principio di trasparenza e gli obblighi informativi previsti nel GDPR.

In Irlanda invece l’Autorità Privacy ha affermato che tali obblighi sono rispettati se sono apposti al veicolo degli adesivi che segnalano la presenza di dashcam e ha adottato una Guida per l’uso di Dashcam.

È legale usare le dashcam in Italia?

Risulta abbastanza chiaro che, pur a fronte di un comune Regolamento Europeo (GDPR), le posizioni degli Stati membri sono tra loro abbastanza diversificate. Vi è chi ha regolamentato l’utilizzo delle dashcam e chi ne vieta l’utilizzo.

In Italia, il Garante Privacy non si è espresso sulla legittimità o meno dell’utilizzo dashcam. Tuttavia, in assenza di divieti si può ritenere legale usare le dashcam, purché siano rispettati alcuni principi.

Secondo l’art. 5 GDPR i dati personali devono essere:

  • “raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità”: principio di limitazione della finalità (lett. b);
  • “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”: principio di minimizzazione dei dati (lett. c);
  • “conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati”: limitazione della conservazione (lett. e);
  • “trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali”: integrità e riservatezza (lett. f).

Cosa si può fare per usare legalmente le dashcam?

Affinché questi requisiti siano rispettati è necessario che le dashcam:

  • Siano usate per scopi strettamente personali, come la raccolta di immagini in caso di sinistri.
  • Abbiano un campo visivo di ripresa limitato al solo spazio necessario per il perseguimento delle finalità prefissate.
  • La raccolta dei dati non sia permanente: bisogna conservare solo le registrazioni necessarie per il conseguimento dello scopo. A tal proposito, vi sono in commercio dashcam che registrano in loop, e, esaurita la memoria del dispositivo, sovrascrivono le registrazioni non importanti.
  • Per evitare di effettuare un trattamento illecito di dati personali è inoltre necessario non diffondere a terzi le immagini raccolte. La pubblicazione delle immagini è consentita a patto che siano oscurate tutte le targhe e i volti presenti, assicurando una totale anonimizzazione.

Per maggiori dettagli, non ci resta che attendere delle linee guida del Garante Privacy italiano.