Collocare sul tetto del condominio le antenne per la ricezione radiotelevisiva, satellitare o di telefonia è questione non da poco.

Il tetto, infatti, oltre alla sua funzione essenziale di copertura dell’edificio, è uno spazio variamente utilizzato da parte dei condomini e, su concessione di questi, anche da terzi, per cui da sempre costituisce oggetto di discussione sia nelle assemblee condominiali che nelle aule giudiziarie.

Oltre a ciò, si fa sempre più frequente la richiesta di installazione di antenne da parte delle compagnie di telecomunicazione.

Dunque chi, e a quali condizioni, può collocare antenne sul tetto del condominio?

Antenne sul tetto di proprietà del condominio

Per rispondere dobbiamo tenere conto che il tetto può essere sia di proprietà del condominio che di proprietà esclusiva di un singolo condomino, così come il suo uso, che può essere esclusivo o comune.

Nella maggior parte dei casi, che costituisce anche la regola (art. 1117 c.c.), il tetto sarà oggetto di proprietà comune, dunque ciascun condomino potrà servirsene liberamente, con due soli limiti: non alterarne la destinazione e non impedire agli altri di farne a loro volta uso (art. 1102 c.c.).

Il condomino, entro questi due limiti, potrà perfino apportare delle modifiche al tetto, a proprie spese, per ottenerne il miglior godimento.

Su queste premesse, si ammette pacificamente che ciascun condomino può collocare sul tetto la propria antenna senza necessità di passare attraverso una votazione in assemblea condominiale.

Dovrà farlo, però, realizzando i collegamenti fino al punto di diramazione della propria utenza in modo da recare il minor disagio possibile sia alle parti comuni che alle singole unità immobiliari e, in ogni caso, preservando il decoro architettonico dell’edificio (art. 1122-bis c.c.).

Se invece saranno necessari lavori sul tetto, sulla facciata dell’edificio o su altre parti comuni, il condomino dovrà comunicarlo all’amministratore e sarà l’assemblea a determinarne la modalità con il favore della maggioranza degli intervenuti ed almeno due terzi dei millesimi. Ciò al fine di salvaguardare stabilità, sicurezza e decoro architettonico dell’edificio.

Antenne sul tetto di proprietà esclusiva

Perfino nei casi in cui il tetto sia di proprietà esclusiva del condomino che abita all’ultimo piano quest’ultimo non potrà frapporre ostacoli. Dovrà infatti permettere ai condomini che non abbiano altro posto per farlo, di collocare la propria antenna sul “suo” tetto.

Oltre a numerose sentenze (per tutte, Cass. civ., sent. 7 luglio 2017, n. 16865) anche la normativa speciale è molto chiara, vietando ai proprietari di immobili o di porzioni di essi di opporsi all’installazione di antenne da parte degli altri abitanti dell’immobile stesso (art. 209, co. 1, D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle Telecomunicazioni”).

Antenne di società di telecomunicazione: serve l’unanimità?

Nel caso in cui la richiesta di installazione sul tetto del condominio provenga invece da un soggetto estraneo, la questione andrà senz’altro decisa dall’assemblea condominiale.

In quella sede si voterà bilanciando, da una parte, la convenienza economica per il canone che si potrà ottenere dalla compagnia e, dall’altro, il sacrificio derivante dalla limitazione degli spazi ed utilizzi del tetto.

Ma con quale maggioranza deciderà l’assemblea? Dipende dal tipo di contratto che il condominio intende stipulare con la compagnia: se si tratta di locazione di durata inferiore ai nove anni, sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei millesimi. Nel caso di locazione oltre il novennio o di costituzione del diritto di superficie, invece, sarà necessaria l’unanimità (così Cass. Civ., SS.UU., 30 aprile 2020, n. 8434; Cass. Civ., SS.UU., 30 aprile 2020, n. 8435).