I minorenni sono molto attivi sul web ed accade molto spesso che effettuino acquisti online. Dal semplice “point and click” agli acquisti “in-app”, infatti, le occasioni sono innumerevoli. È quindi importante sapere se un minorenne possa acquistare legalmente su internet e quali strumenti di prevenzione si possano adottare. Nel caso sia troppo tardi, inoltre, è bene sapere cosa possano fare i genitori per tutelarsi e per difendere i loro figli da sé stessi.

Minorenni ed internet, alcune statistiche

I numeri sull’utilizzo di internet da parte dei minorenni rendono il tema sia attuale che centrale. In Italia, più del 90% dei giovani tra i 15 e i 19 anni e più del 70% di quelli tra i 9 e i 14 anni, nel 2019, ha navigato almeno una volta sul web nei tre mesi antecedenti all’intervista, come emerge dal Report su cittadini e ICT del 2019 dell’ISTAT. Tra questi, nella più ristretta fascia dai 14 ai 17 anni, ben il 40% dei minorenni dichiara di aver effettuato acquisti online di merci o servizi, come emerge dalla tavola 5.1 del citato Report.

 

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Immagine tratta dal Report ISTAT “Cittadini e ICT” anno 2019

I dati si spiegano da soli: quasi tutti hanno uno smartphone, strumento attraverso il quale avviene il 90% della navigazione. Oppure utilizzano quello dei genitori. Ma lo sanno fare bene? I dati al riguardo non sono del tutto incoraggianti: più del 60% di loro, nella fascia d’età 16 – 19 anni, risulta avere una competenza digitale “bassa” o “di base”.

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Immagine tratta dal Report ISTAT “Cittadini e ICT” anno 2019

L’attività di acquisto di beni o servizi dei minorenni sul web, quindi, oltre ad essere tutt’altro che sporadica, non sembra essere supportata da una sufficiente preparazione al mondo digitale.

Acquisti dei minorenni: la pericolosa immediatezza del “point and click” e degli acquisti “in-app”

Insieme ai numeri appena ricordati, un fattore che richiede di prestare particolare attenzione all’attività del minore sul web è la facilità di acquistare beni o servizi. I metodi, infatti, sono sempre più immediati. Basti pensare che per sottoscrivere un contratto d’acquisto è sufficiente quello che viene chiamato “point and click”. Banalmente, pigiare il pulsante giusto (o sbagliato…) consente di concludere validamente un contratto. Il semplice click è infatti mezzo perfettamente idoneo ad esprimere la volontà di comprare qualcosa.

Un altro campanello d’allarme dovrebbe suonare per quelli che sono chiamati acquisti “in-app”. Si tratta di frequentissime occasioni d’acquisto, sostanzialmente di tre tipologie:

  1. Abbonamenti. Consentono di avere accesso a determinati contenuti (musica, film) per un certo periodo di tempo. Si pensi ad applicazioni come Spotify o Hulu. Sono i più “pericolosi”, perché il click vincola senza limiti di tempo, prevedendo, quasi sempre, un rinnovo automatico salva disdetta e determinando un prelievo di denaro periodico e continuativo. Del quale magari ci si accorge dopo un bel po’ di tempo.
  2. Articoli non consumabili. Consentono di sbloccare nuove funzioni nelle applicazioni, ottenerne la versione pro, rimuovere annunci pubblicitari al loro interno, sbloccare ulteriori livelli di un gioco. Una volta acquistati sono poi scaricabili ed utilizzabili gratuitamente e su diversi dispositivi.
  3. Articoli consumabili. Sono acquisti che si compiono sempre una tantum e non sono riutilizzabili. Tipici esempi sono gli acquisti effettuati all’interno di un videogame di una valuta elettronica (gemme, monete, crediti) oppure di armi, accessori, upgrade del personaggio, costumi, personalizzazioni, e così via.

È evidente, in particolare nell’ambito dei videogame, che sono tutte tipologie di acquisti online ai quali i minorenni (così come gli adulti) possono essere facilmente indotti.

Acquisti sul web e facilità di pagamento

Alla facilità delle occasioni di pagare si aggiunge anche quella del pagamento stesso. Quest’ultimo, infatti, può avvenire o tramite carta di credito oppure, ancor più immediatamente, dal credito telefonico dell’utenza mobile.

Qui il pericolo si annida nella memorizzazione dei dati di accesso dell’utente. Come sappiamo, infatti, per velocizzare le operazioni di acquisto, i device e i browser di navigazione tendono a memorizzare username e password mediante sistemi di compilazione automatica dei campi. Inoltre, l’account utilizzato negli app markets o nelle applicazioni è quasi sempre collegato ad una carta di credito, della quale non serve inserire ogni volta i dati. Ai minorenni che prendono in mano il telefono del genitore potrebbero quindi bastare davvero pochi click per effettuare acquisti, senza dover inserire alcun nome utente o password. Una buona prassi, dunque, è quella di evitare di memorizzare i dati di accesso e di pagamento nel browser utilizzato, sia su pc che su mobile.

La prevenzione degli acquisti accidentali da parte dei minorenni e il Codice CASP 4.0.

Prevenire è meglio che curare. Un’altra (banale) regola da seguire per prevenire l’acquisto accidentale da parte di minorenni è quindi quella di non consegnare il proprio dispositivo (tablet, smartphone o pc) al minore, oppure di monitorarne attentamente l’uso. Tale regola, però, può essere di difficile applicazione. Oppure semplicemente irrealistica. Soccorrono allora alcuni specifici strumenti preventivi.

Uno di questi è il Codice di Condotta CASP 4.0. Approvato dall’AGCOM con delibera n. 108/19/CONS, si propone di prevenire gli acquisti inconsapevoli di servizi premium (o a sovrapprezzo) effettuati tramite la rete mobile. Uno strumento che peraltro vale per tutti, non solo per i minorenni.

In sintesi, il Codice contiene le seguenti regole per gli operatori Access Point (AP), i Service provider (SP) e i Cloud Solution Provider (CSP) che vi hanno aderito:

  1. L’attivazione del servizio dev’essere chiara e consapevole, pertanto nella landing page devono essere inseriti con caratteri e colori evidenti il costo del servizio, la specificazione che si tratta di servizio in abbonamento, la numerazione sulla quale verrà effettuato l’addebito;
  2. I tasti del flusso di attivazione devono contenere le seguenti diciture: “CLICCA E CONFERMA” il primo e “CLICCA e ABBONATI” o “CLICCA e ACQUISTA” il secondo e devono costituire l’unica area che, a seguito di un click del Cliente, determina l’acquisto/attivazione;
  3. Gli Operatori AP, SP e CSP devono garantire la tracciabilità della volontà del cliente di acquistare/attivare il servizio mediante la conservazione, per un periodo di almeno sei mesi, dei seguenti dati: log, data e ora di accesso alla landing page, URL della landing page navigata, numero telefonico associato alla scheda sim, data e ora del click sul tasto di primo click.

Il terzo obbligo può essere utile per i genitori che scoprano a posteriori l’avvenuto acquisto da parte dei figli, consentendo di recuperare i dati e ricostruire quanto accaduto.

Prevenzione di acquisti dei minorenni attraverso specifici servizi

Diversi operatori o venditori di applicazioni online si sono resi attenti alle esigenze di protezione dei minori. Hanno quindi creato dei sistemi volti a prevenire che i minorenni possano acquistare all’insaputa dei genitori servizi o abbonamenti, anche utilizzando i loro dispositivi. Ciò avviene, ad esempio, attraverso la possibilità di creare un accesso collettivo e controllabile ai servizi, come avviene per In famiglia di Apple. Quando un minore chiede di poter acquistare app, film o altri contenuti, l’organizzatore della famiglia riceve una notifica e può autorizzare o rifiutare l’operazione direttamente dal proprio dispositivo (servizio “chiedi di acquistare”).

Anche Google Play offre simili possibilità, consentendo di impostare la richiesta di una password ogniqualvolta si intenda effettuare un acquisto in-app.

Questi accorgimenti, quindi, impediscono che il minorenne possa effettuare acquisti da solo, sia utilizzando il dispositivo del genitore che il proprio.

Acquisti online dei minorenni, informazioni preventive e obblighi degli operatori

Un’ulteriore buona prassi per prevenire acquisti indesiderati da parte dei minorenni è quella di controllare se un’applicazione contenga servizi a pagamento. Di ciò l’utente deve infatti essere informato preventivamente. Abbiamo visto che per i venditori di beni e servizi online vi sono precise regole informative, la cui violazione ha precise conseguenze. Nei marketplace di applicazioni si trova quindi sempre l’indicazione se l’app contenga dei servizi a pagamento.

Per determinate tipologie di prodotti, inoltre, sono previste specifiche regole di verifica preventiva dell’età degli acquirenti, come avviene per la vendita online di alcolici.

Acquisti online compiuti dai minorenni, cosa si può fare successivamente?

Quando la prevenzione non basta, è bene conoscere i rimedi utilizzabili ad acquisto già avvenuto dal minorenne.

Una cosa va subito chiarita: per quanto siano abili, maturi o scaltri, i minorenni non possono concludere validamente contratti. Tale capacità si acquista al compimento dei 18 anni, come previsto dall’art. 2 del Codice Civile. Perciò la Legge prevede che i contratti conclusi dai minorenni possano essere annullati, con un’azione in giudizio da promuovere entro cinque anni dalla conclusione del contratto (art. 1425 c.c.). L’azione può essere promossa dal genitore e consente di porre nel nulla l’eventuale acquisto ed esborso di denaro. Inoltre, non c’è obbligo di restituire quanto ricevuto dal minore, fatta sola eccezione per ciò di cui si sia effettivamente avvantaggiato (art. 1443 c.c.).

Attenzione, però, ai minorenni particolarmente astuti. Se infatti hanno occultato la propria minore età con particolari accorgimenti, l’azione di annullamento non potrà essere promossa. È il caso, ad esempio, del minorenne che falsifichi la propria età con un documento artefatto o che crei la convinzione nel venditore che stia concludendo un contratto con un maggiorenne. La Legge, in questo caso, tutela la parte raggirata.

Strumenti più immediati per tutelarsi a posteriori

Senza tirare in ballo azioni in giudizio, però, vi sono rimedi più immediati.

Il genitore che scopra l’acquisto a posteriori, potrà evitare di rendere noto che è stato compiuto dal figlio minore ed utilizzare il diritto di recesso entro 14 giorni dall’acquisto, senza necessità di fornire alcuna motivazione.

C’è inoltre il c.d. diritto di ripensamento. Un ulteriore strumento offerto dal Codice CASP 4.0. A partire dal 01/11/2019, infatti, il cliente, entro sei ore dalla ricezione del messaggio di attivazione, può chiamare il numero 800442299 per chiedere la disattivazione e il riaccredito di quanto addebitato. A partire dal 20 gennaio 2020, il cliente può ottenere la disattivazione e il riaccredito anche a mezzo SMS. Pertanto, il genitore che scopra l’attivazione di un servizio effettuata con il proprio telefono può usare questo strumento per porre agevolmente nel nulla l’acquisto effettuato dal minore.

Minorenni e dati personali, attenzione al consenso

In conclusione, vale la pena ricordare che i minorenni possono esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali già a partire dai quattordici anni, come previsto dall’art. 2-quinquies del D.lgs. 196/2003 (leggi il nostro approfondimento). A loro tutela è quindi previsto un obbligo di informazione rafforzato, dovendo il titolare del trattamento esporre le informazioni sul trattamento “con un linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile”. Il tema è attuale e sensibile, come ha fatto emergere un recente provvedimento del Garante della Privacy italiano nei confronti del Social Network Tik Tok, del quale abbiamo parlato qui.