Contest, giveaway, concorsi e manifestazioni a premi: quante volte accedendo ad un social network vi siete imbattuti in queste iniziative per aumentare l’engagement? Immagino un milione di volte!

E quante di queste iniziative rispettavano la normativa italiana? Purtroppo, probabilmente non molte!

Le restrizioni derivanti dalla pandemia globale hanno dato una accelerazione all’eCommerce in tutte le sue forme (Voice-Commerce, gCommerce, sCommerce) e tutte (o quasi) le realtà corporate si sono affacciate al mondo della vendita online per conquistare i consumer.

Aumentare l’engagement è il mantra di ogni azienda e ogni realtà corporate adotta tutte le strategie di marketing possibili per arrivare ad ottenere più prospect (ossia potenziali clienti), ad accrescere il numero dei propri clienti e ad abbattere la sindrome del carrello abbandonato.

La soluzione? Offerte di premi.

Dove? Tramite i social network.

Manifestazioni a premi: la normativa italiana

Per manifestazioni a premi, realizzate sotto forma di (i) concorsi a premi o (ii) operazioni a premi, si intendono iniziative di produttori e rivenditori per stimolare gli acquisti, incrementare le vendite, promuovere l’immagine aziendale e gratificare i consumer.

In particolare:

  • Nei concorsi a premi, l’assegnazione dei premi dipende dalla sorte, da un congegno o da macchina, o ancora dall’abilità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a manifestazioni sportive/letterarie/culturali, o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori nonché dall’abilità dei concorrenti ad adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento della manifestazione.
  • Nelle operazioni a premi, invece, l’assegnazione del premio viene offerta a tutti coloro che alternativamente vendono o acquistano un determinato bene o servizio oppure un determinato quantitativo di beni o di servizi.

Nell’ordinamento italiano, lo svolgimento di manifestazioni a premi è disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

A chi sono rivolte?

Le manifestazioni a premi, siano esse realizzate sotto forma di concorso o di operazione, sono rivolte a consumer, rivenditori, intermediari, concessionari, collaboratori e lavoratori dipendenti.

Chi è il soggetto promotore?

Il soggetto promotore è colui nel cui interesse, in tutto o in parte, è svolta la manifestazione a premi. Detto soggetto – attraverso la promessa di premi – consegue un vantaggio economico derivante dalla conoscenza dei propri marchi, ditta, insegna, prodotti o dalla vendita degli stessi.

Sono legittimati a svolgere le manifestazioni a premi esclusivamente i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese e non le persone fisiche, anche se titolari di P. IVA.

Possono qualificarsi come soggetti promotori anche imprese straniere che non hanno sede stabile in Italia, perché siano dotate di un rappresentante fiscale.

Qual è l’oggetto?

NON possono essere messi in palio premi che consistano in denaro, titoli di prestito pubblici e privati, titoli azionari, quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento, polizze di assicurazioni sulla vita.

Adempimenti

Il D.P.R. 430/2001 prevede che nel caso in cui una realtà corporate (rientrante nel novero dei soggetti promotori di cui sopra) volesse bandire sulla propria pagina social un concorso a premi, è tenuta a comunicare la suddetta volontà al Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) almeno 15 giorni prima della data prevista per la sua pubblicizzazione sui social.

Detta comunicazione è trasmessa al MISE mediante la compilazione di un modulo messo a disposizione dallo stesso MISE, a cui dovrà essere allegato il regolamento del concorso – nel quale verranno indicati i soggetti promotori, la durata del concorso, l’ambito territoriale, la modalità di svolgimento, il valore dei premi messi in palio, il termine della consegna, i dati della Onlus alla quale verranno devoluti i premi non riscattati dai vincitori – ed il versamento della cauzione richiesta in relazione ai premi messi in palio.

A garanzia dell’effettiva corresponsione dei premi promessi è previsto l’obbligo, posto a carico del soggetto promotore, di prestare una cauzione in misura pari al (i) 100 per cento del valore complessivo dei beni promessi, determinato ai fini dell’IVA, se si tratta di concorso a premi, (ii) al 20 per cento del valore complessivo dei premi, così come determinato per i concorsi, se si tratta, invece, di operazione a premi.

È altresì richiesta la presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio, nonché ulteriori adempimenti quali la redazione di un verbale ad opera dei medesimi al fine di garantire la correttezza e la validità del processo di selezione del vincitore.

Esclusioni

NON si considerano manifestazioni a premi, e quindi non sono richiesti gli adempimenti di cui al D.P.R. 430/2001:

  • I concorsi indetti esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi commerciali o industriali, nei quali il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività.
  • Le manifestazioni indette da emittenti televisive, solo nel caso in cui i premi siano assegnati agli spettatori presenti nello studio in cui si svolge l’iniziativa. L’esclusione opera anche in caso di emittenti radiofoniche. In particolare per ascoltatori presenti si intendono coloro che intervengono alle manifestazioni attraverso un collegamento radiofonico o qualsiasi altro collegamento a distanza. In ogni caso, l’esclusione non opera se l’iniziativa, veicolata attraverso l’emittente televisiva o radiofonica, sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese.
  • Le sole operazioni a premi con premi costituiti da quantità aggiuntive dei prodotti promozionati, da sconti sul prezzo di prodotti e di servizi dello stesso genere di quelli acquistati, da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso, purché non offerti per incentivare l’acquisto del prodotto oggetto della promozione.
  • Le manifestazioni nelle quali i premi siano costituiti da oggetti di minimo valore (piccoli gadget tipo lapis, bandierine, calendari od oggetti simili) ed il loro conferimento non sia condizionato alla natura o all’entità dell’acquisto.
  • Le manifestazioni in cui i premi siano destinati ad enti o istituzioni pubbliche o che abbiano finalità eminentemente sociali e benefiche (scuole, ospedali, ecc.).

Manifestazione a premi vietate

 NON è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premi, quando:

  • Il loro congegno non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l’individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa.
  • Vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premi.
  • Vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari.
  • Si promozionano prodotti per i quali sussistono divieti o limitazioni alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale.
  • Sono violate le disposizioni del D.P.R. 430/2001, ad eccezione di quelle relative all’invio della documentazione.

Il giveaway: una prima definizione

Spessissimo si sente parlare di “giveaway” (letteralmente “dare via”, per libera traduzione “regalare”). Attraverso il giveaway viene richiesto ad utenti del social network utilizzato di porre in essere una determinata azione in cambio di un premio. L’azione richiesta può, ad esempio, riguardare (i) la condivisione di un contenuto, (ii) il tag di un altro utente, (iii) un like su un post, (iv) la compilazione di un form.

In cambio dell’azione prestabilita, ai partecipanti viene offerta la possibilità di vincere un premio.

Giveaway: inquadramento normativo

Il giveaway è – per il nostro ordinamento – sinonimo di concorso a premi.

Difatti, pur non essendo prevista una normativa ad hoc per il giveaway, agli stessi viene applicato analogicamente il trattamento previsto per i concorsi a premi di cui al D.P.R. 430/2001 di cui abbiamo detto sopra, con tutti gli adempimenti connessi (presentazione di modulo al MISE, redazione di un regolamento, coinvolgimento di un Notaio, …)

In aggiunta a quanto previsto dalla disciplina generale data dal disposto normativo di cui al D.P.R. 430/2001, il MISE nelle proprie FAQ precisa come siano necessari ulteriori adempimenti specifici per i concorsi a premi organizzati sui social network.

Sul punto, si legge che nel caso in cui il concorso a premi venga bandito su un social network avente un server allocato all’estero – come nel caso di Instagram, Facebook  e YouTube – il social network deve associarsi al concorso a premi, ciò implica che anche il social network deve aderire alle attività di promozione di cui alla manifestazione a premi. Se però la partecipazione dovesse avvenire su più social network, l’associazione (alla manifestazione) non è richiesta purché il concorso sia limitato a coloro che risultino già iscritti al social (utilizzato per il concorso) prima della data di inizio del concorso.  

e se il premio è di modico valore?

Il MISE ha precisato che “ (…) in attesa che vengano definitivamente chiariti gli ambiti applicativi del concetto di esclusione dagli adempimenti amministrativi e da quelli fiscali su iniziative promozionali aventi le caratteristiche delle manifestazioni a premio rientranti nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera d), comma 1, dell’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, si rimanda nuovamente all’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, a firma del Ministro, che aveva rinviato all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari”.

Deve pertanto ritenersi che il valore che permette l’esenzione è individuabile oggi in circa 1 Euro. Le precedenti interpretazioni che ritenevano esteso ad Euro 25,82 il concetto di “modico valore” non sono, infatti, ad oggi state confermate dal MISE.

Giveaway, privacy e GDPR

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha in più circostanze rilevato come sia necessario che all’interessato sia garantita la possibilità di esprimere le proprie scelte in maniera libera e con consapevolezza. Per garantire scelte libere e consapevoli è necessario fornire all’interessato previamente le informazioni necessarie per comprendere appieno le finalità e le modalità del trattamento dei dati che lo riguardano.

Nel regime previgente al Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”), il Garante per la Protezione dei Dati Personali aveva già precisato come non potesse ritenersi libero, quando il Titolare del Trattamento condiziona la registrazione al sito web nonché la fruizione dei servizi al rilascio del consenso al trattamento dei dati per finalità promozionali.

Nel regime vigente, invece, l’art. 7, paragrafo 4, del GDPR prevede il limite oltre il quale l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati non è più “libero”. In particolare, prevede che “nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto”.

 Volete promuovere la vostra realtà corporate con un concorso a premi? Nessun problema! Ricordatevi però che la raccolta dei consensi deve essere compatibile con il criterio indicato dal paragrafo 4 dell’articolo 7 del GDPR.

 …e se i dati sono raccolti anche per finalità di profilazione degli utenti, allora è necessario ottenere un espresso consenso per la partecipazione al concorso e un altro specifico consenso per quanto concerne il trattamento dei dati per finalità di profilazione.

Fake news, social network e giveaway

Se regali un prodotto tramite Instagram, tranquillo non ci sono leggi né adempimenti da rispettare”. FALSO.

Organizziamo un concorso a premi! Sai quanti dati per marketing e profilazione possiamo ottenere? TANTISSIMI FALSO.

Ma l’azienda XYZ ha fatto così … significa che si fa così! FALSO.

Le fake news su social network e offerte di premi sono molteplici ed è necessario fare chiarezza!

L’utilizzo di termini inglesi quali “contest” o “giveaway” spesso creano confusione perché non corrispondono all’analogo termine italiano utilizzato dal nostro legislatore.

Il risultato? Una serie di inesattezze.

È, infatti, bene precisare che:

  • Se il contest o il giveaway rientra nella fattispecie disciplinata dal D.P.R. 430/2001 e l’iniziativa è lanciata all’interno del territorio italiano, si applica la normativa italiana. In tale caso, non rileva dove siano ubicati i server del social network tramite cui viene promossa l’iniziativa.
  • Se ho un profilo su un social network ma non sono una azienda iscritta in Camera di Commercio, non posso essere promotore di una manifestazione a premi. In altri termini se sono una persona fisica, seppur dotata di P.IVA e seppur iscritta alla Camera di Commercio, non posso essere promotore di un concorso a premi.
  • Se sono un influencer posso certamente pubblicizzare un concorso a premi, ma non posso esserne il promotore (qui trovi il nostro approfondimento sull’influencer marketing).
  • La cessione di dati identificativi per la partecipazione ad un concorso a premi può avvenire solo a patto che gli interessati siano in grado di esprimere le proprie scelte sull’uso dei dati che li riguardano in maniera consapevole e libera.

Attenzione infine a non dimenticare di analizzare i Termini e le Condizioni dei social network che utilizzate per bandire il vostro giveaway.  Instagram, Facebook e YouTube prevedono condizioni specifiche per organizzare concorsi a premi, che vengono accettate dall’utente al momento della creazione dell’account. Un incorretto utilizzo del social network (ed una conseguente violazione dei Termini e delle Condizioni) potrebbe comportare sino alla chiusura o al blocco dell’account!