Anche per il settore del vino, l’eCommerce è divenuto un canale di distribuzione strategico. Le restrizioni dovute alla pandemia globale hanno infatti portato alla chiusura prolungata di molti negozi ed esercizi pubblici, tra cui bar, enoteche e ristoranti. Queste regole hanno provocato una riduzione significativa dei consumi di vino, stimata in oltre il 13% a livello globale.

Il calo principale ha interessato il canale di distribuzione Horeca (Hotel, Restaurant, Catering). In controtendenza, invece, le vendite al dettaglio, specie nella grande distribuzione organizzata, che sono aumentate di oltre il 5%.

Molti produttori e commercianti hanno infatti cercato di compensare la chiusura dei loro principali canali di distribuzione offrendo ai consumatori la possibilità di acquistare i loro prodotti online. Ciò ha determinato un’esplosione delle vendite online di vino ed alcolici. Le statistiche riferite al 2020 rilevano un incremento compreso tra il 122% ed il 200% rispetto alla situazione antecedente la pandemia. Anche il settore delle bevande alcoliche è interessato dal boom dell’eCommerce di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Si sono così moltiplicati i siti di eCommerce dedicati al vino, alcuni in forma di shop monobrand, altri in forma di vero e proprio marketplace degli alcolici. Alcune piattaforme, come Winelivery, si sono specializzate nella prestazione di servizi accessori, come la consegna rapida.

Tutte queste attività, però trattano una merce delicata sotto il profilo giuridico. Nella vendita tramite eCommerce di vino ed alcolici vanno seguite alcune regole fondamentali, per evitare che, da opportunità di crescita, il canale si trasformi in una fonte di problemi legali e sanzioni.

Analizziamo di seguito alcuni aspetti che vanno tenuti in considerazione da chi intende aprire un proprio shop online di vino o vuole venderlo in un marketplace.

Le regole sulla verifica dell’età degli acquirenti

Una delle regole spesso trascurate da chi gestisce un eCommerce di vino è quella che impone al venditore di verificare l’età degli acquirenti.

La legge (qui i dettagli) prevede infatti che chiunque vende bevande alcoliche, indipendentemente dalle modalità, ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità. Le sanzioni previste per questa violazione vanno dai 250 ai 1.000 euro, a cui può aggiungersi la sospensione dell’attività fino a due mesi.

Non si tratta di un obbligo privo di senso: il consumo di alcolici da parte di ragazzi può causare gravi problemi di salute. È dunque corretto che l’accesso a queste bevande da parte dei minori sia limitato per quanto possibile. La legge si preoccupa, in questo come in altri casi (come quelli di cui abbiamo parlato qui), di proteggere i minori che navigano in rete.

Nonostante la legge sia molto chiara, sono pochissimi i siti di eCommerce che chiedono una copia del documento dell’acquirente prima di vedere una bottiglia di vino. Moltissimi si limitano a chiedere all’utente di dichiarare la propria età. Si tratta però di una modalità inadeguata, perché il venditore non può scaricare sull’utente un obbligo di legge che lo interessa direttamente.

Il venditore, se non vuole correre il rischio di essere sanzionato, deve adottare delle modalità di verifica adeguate dell’età dell’utente. L’operazione non è facile, perché occorre trovare un equilibrio tra gli obblighi legali e la necessità di non appesantire eccessivamente l’esperienza di acquisto.

Una procedura troppo macchinosa potrebbe infatti influire negativamente sull’esperienza dell’utente (Consumer Experience, di cui abbiamo parlato qui) e farlo desistere dall’acquistare nel sito. Specialmente se altri concorrenti, con meno scrupoli, non hanno adottato alcuna misura efficace.

È comunque opportuno che chi gestisce un eCommerce di vino adotti misure adeguate per adempiere a questo obbligo.

Le regole sulla presentazione di prodotti DOC/IGP nell’eCommerce di vino

Il mondo del vino è ricchissimo di prodotti che hanno denominazioni di origine riconosciute in base alla legge, come DOC, DOCG, IGP, IGT.

Sono moltissimi i vini italiani che possiedono una denominazione di origine. Per esempio, tra le DOP possiamo annoverare il Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, il vino d’Asti, il Primitivo di Manduria, l’Amarone della Valpolicella, il Franciacorta o il Montepulciano d’Abruzzo (qui l’elenco completo). Alcune delle IGP sono: Marca Trevigiana, Forlì, Lazio, Pompeiano, Provincia di Mantova, Puglia, Ravenna, Verona, Vigneti delle Dolomiti (qui l’elenco completo).

Queste denominazioni di origine sono riconosciute soltanto ad alcuni prodotti agroalimentari che rispondono a requisiti di provenienza ed abbiano caratteristiche conformi ai disciplinari approvati per ciascuna denominazione. Soltanto i vini che possiedono queste caratteristiche ed abbiano il marchio ufficiale possono essere presentati come tali.

Le sanzioni in caso di usurpazione, imitazione o evocazione illecita di una DOC/IGP nella descrizione o nella pubblicità di un vino

Non si può “presentare” o “pubblicizzare” un vino o un altro prodotto agroalimentare facendo riferimento in modo suggestivo a denominazioni di origine che non possiede. Ciò significa che nella presentazione e nella descrizione prodotto occorre fare attenzione a non evocare in alcun modo denominazioni di origine che non sono possedute dal prodotto.

La legge infatti, punisce qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione di una denominazione d’origine, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è se accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” (art. 103, reg. UE 1308/2013).

Per esempio, presentare un vino bianco frizzante che non è prosecco come un vino “tipo Prosecco” o presentare un vino prodotto in provincia di Mantova che non è IGP come “vino della Provincia di Mantova” può costituire una usurpazione della denominazione di origine.

Il gestore di un eCommerce di vino che viola queste regole può andare in contro a sanzioni. Le sanzioni in caso di usurpazione, evocazione o imitazione di una DOP o IGP vanno da 2.000 a 13.000 euro (art. 74, co. 3 d.lgs. n. 238/2016).

Le regole sulle pratiche leali di informazione sui prodotti

Come per ogni alimento, anche nella presentazione di un vino su un sito di eCommerce il venditore deve rispettare le regole sulle pratiche leali di informazione al consumatore.

Più precisamente, l’art. 7 del regolamento UE n. 1169/2011 proibisce di fornire informazioni che possano trarre in errore il consumatore sulle qualità del prodotto. In particolare, devono essere chiare le informazioni relative alla natura, all’identità, al Paese d’origine, al luogo di provenienza, al metodo di fabbricazione.

Informazioni sulla provenienza

Queste regole devono essere seguite sia per quanto riguarda il packaging che per quanto riguarda la pubblicità dell’alimento, con qualsiasi modalità avvenga. È dunque proibito utilizzare delle descrizioni o delle immagini che possano trarre in inganno il consumatore sul luogo di reale provenienza di un vino (ad esempio facendo passare per italiano un vino prodotto in altro Paese). Allo stesso modo, le informazioni fornite non devono indurre in errore il consumatore circa il fatto che il vino sia prodotto con metodi artigianali, mentre in realtà è prodotto in modo industriale.

Informazioni sulle proprietà e la presenza (o assenza) di ingredienti

Le stesse regole vietano anche tutte le pratiche che attribuiscano al prodotto proprietà che non possiede. Viola queste regole la descrizione di un vino su un sito di eCommerce che, per esempio, attribuisca la qualifica di vino vegano o biologico ad un vino che non possiede queste caratteristiche.

Allo stesso modo, sono vietate tutte le informazioni che possono suggerire che l’alimento possiede caratteristiche particolari, che in realtà sono comuni a tutti gli alimenti analoghi, come per esempio la presenza o l’assenza di determinati ingredienti.

Ad esempio, non è conforme a queste regole la presentazione di un vino che lasci intendere che sia espressamente realizzato senza glutine. Infatti, tutti i vini possiedono naturalmente questa caratteristica.

Diritto di recesso e garanzia nell’ecommerce di vino: come comportarsi quando la bottiglia “sa di tappo”

Alle vendite ad un consumatore di vino tramite eCommerce si applicano le regole generali sul diritto di recesso e sulla garanzia del venditore previste dal codice del consumo.

Per quanto riguarda il diritto di recesso (di cui abbiamo parlato più approfonditamente qui), il consumatore ha sempre diritto di restituire la merce, senza fornire alcuna motivazione, entro 14 giorni dalla consegna.

Fatta eccezione la particolarissima ipotesi dell’art. 59, lett. g) del codice del consumo, sono pochi i casi in cui si potrebbe escludere il diritto di recesso nella vendita di vino online.

Tra queste, potrebbe immaginarsi il caso in cui in cui il consumatore apra la bottiglia. Oppure, nel caso di vendita di vino in confezioni personalizzate, se la confezione sia chiaramente ed irrimediabilmente modificata secondo le richieste del consumatore. Più dubbio è il caso in cui la personalizzazione consista nella semplice apposizione di una etichetta personalizzata su una bottiglia standard.

Il venditore è tenuto inoltre a fornire una garanzia di conformità del vino venduto tramite eCommerce. Ciò significa che, nel caso in cui la bottiglia di vino abbia dei difetti (ad esempio, il vino non si sia correttamente conservato e sappia “di tappo”), il venditore è tenuto a sostituirla o restituire il prezzo pagato. La garanzia potrebbe non essere dovuta nel caso in cui il difetto dipenda da una errata conservazione da parte del consumatore o sia una caratteristica che può normalmente verificarsi in relazione alla stagionatura ed al tipo del prodotto. Si tratta di elementi che dovranno essere dimostrati dal venditore e sui quali è opportuno essere chiari nelle condizioni di vendita.

Le accise ed il regime iva in caso di vendita all’estero

Nel caso in cui si voglia aprire il proprio eCommerce di vino anche a clienti stabiliti all’estero, occorre tenere a mente le regole relative al regime iva ed al regime doganale e delle accise.

Il regime fiscale e doganale è soggetto a variazioni, anche significative, in relazione al Paese nel quale si vuole spedire i propri prodotti.

Le cose sono soltanto di poco più semplici qualora ci si voglia limitare a vendere all’interno dell’Unione europea.

Infatti, le merci che circolano nel territorio europeo beneficiano del regime di esclusione dei dazi doganali e di un regime IVA uniforme, al quale abbiamo dedicato una parte della nostra Guida fiscale all’eCommerce.

Le accise sulla vendita di vino nell’Unione europea

Resta però differenziato il regime delle accise sulle sostanze alcoliche, che varia in base al Paese di destinazione. Le accise sono dovute nel Paese dove il prodotto viene consumato. Dovranno dunque essere versate nello stato di destinazione, secondo le proprie regole.

Il venditore che intende spedire il proprio vino in altro Paese UE dovrà quindi valutare l’opportunità di stoccare le merci destinate in un Paese in un “deposito fiscale” gestito dalle autorità del luogo, dal quale saranno spedite le merci destinate agli acquirenti di quel paese (v. FAQ dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Nel caso di rivendita di bottiglie di vino già sottoposte ad accisa si dovrà provvedere, prima che le merci siano spedite, presentare una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e fornire una garanzia per il pagamento dell’accisa. Il venditore sarà tenuto poi a pagare l’accisa dello Stato membro di destinazione secondo la procedura stabilita da tale Stato membro (cfr. articoli 33 e seguenti Dir. 2008/118/CE).

Occorre dunque scegliere in modo attento i Paesi verso i quali si vuole vendere il proprio vino tramite eCommerce, documentandosi sulle regole da seguire per il pagamento delle accise e preparandosi a sostenere i relativi costi.