Si è soliti sentir parlare di eCommerce B2B (ossia Business-to-Business) e di eCommerce B2C (ossia Business-to-Consumer), ma non è tutto. L’eCommerce è anche B2G (ossia Business-to-Government), e ciò è possibile grazie al MePA, accessibile dal sito internet www.acquistinretepa.it.

Il MePA è lo strumento tramite cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha messo in atto il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella PA. Con tale strumento le amministrazioni sono affiancate nella gestione dei processi di acquisto, tramite soluzioni innovative di e-procurement.

A più di venti anni dall’avvio del MePA, il valore degli acquisti su questa piattaforma, secondo i recenti dati Consip, ha superato i 2 miliardi di Euro.

Nonostante la crisi, dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, i valori dell’ordinato del 2020 hanno registrato un incremento medio su base nazionale dell’11% rispetto al 2019. Anche il B2G conferma così il trend di crescita dell’eCommerce nel 2020 e 2021.

Conseguentemente, possiamo osare dire che gli acquisti della PA sono sempre più online grazie al MePA.

Un breve inquadramento normativo del MePA

Il sistema di eCommerce per la PA è in vigore dal 2003. Il MePA è stato, infatti, instituito con il Decreto del presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, rubricato “Regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi“.

Con detto provvedimento, oltre alla nascita del MePA, è stato altresì disciplinato lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto da parte della PA.

A seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, la disciplina regolante il MePA e gli acquisti telematici della PA è stata, tuttavia, riformata. 

Grazie all’entrata in vigore del Decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, rubricato “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” è stata effettuata una armonizzazione della disciplina del MePA con quella prevista all’interno del Codice dei Contratti Pubblici.

In particolare, l’art. 328 del Decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ha ridefinito gli elementi base di funzionamento del MePA, proprio raccordandoli con il Codice dei Contratti Pubblici.

MePA: una prima definizione

MePA è l’acronimo di Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Altro non è, quindi, se non il luogo virtuale per gli acquisti in rete della PA, dove la domanda della PA e l’offerta delle imprese si incontrano. In altri termini, il MePA è, quindi, l’eCommerce per la PA.

Grazie al MePA, pertanto, la PA ed gli enti a questa equiparati possono acquistare beni e servizi (nonché lavori di manutenzione), offerti da fornitori abilitati, per importi inferiori alla soglia comunitaria. Detta soglia che dal 1° gennaio 2020, è 139 mila euro per le PA centrali e 214 mila euro per le altre amministrazioni.

Che cosa è quindi il MePA? È lo strumento online tramite cui le amministrazioni collaborano alla definizione dei propri fabbisogni di beni e servizi e le imprese (e gli altri fornitori abilitati) contribuisco all’esigenza di approvvigionamento di beni e servizi da parte della PA.

Esigenze MePA B2G

Quali attività può compiere una pubblica amministrazione tramite il MePA?

Ogni PA grazie alla piattaforma MePA, può cercare, confrontare ed acquistare beni, servizi e lavori di manutenzione proposti dai fornitori abilitati, secondo due distinte modalità:

  1. Ordine diretto (ODA), ossia effettuando un acquisto di un bene e/o un servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito (a) dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità di acquisto, (b) dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi del MePA, per i quali prodotti o servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto;
  2. Richiesta di Offerta (RdO), ossia mediante modalità di negoziazione tramite cui la stazione appaltante – e quindi la PA – individua e descrive i beni o servizi che intende acquistare e invita i fornitori abilitati al MePA a presentare le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Ricevuta la RdO, il fornitore abilitato presenta la propria offerta. Nel corso della RdO, il sistema di e-procurement predispone automaticamente una graduatoria delle offerte ricevute sulla base del criterio di valutazione scelto dalla stazione appaltante, la quale poi aggiudica la fornitura all’offerta risultata prima in graduatoria.

Secondo i dati analizzati da Consip, il 2020 del MePA si è chiuso con i seguenti numeri: oltre 160.000 fornitori, 146.654 Richieste di Offerte per quasi 700 milioni di euro, e ancora 283.669 trattative dirette per oltre 2 milioni di euro, così confermandosi un efficiente strumento per gli acquisti online della PA.

Funzionamento MePA B2G

I vantaggi per i fornitori nell’utilizzo della piattaforma MePA

I fornitori registrati e abilitati sulla piattaforma MePA possono beneficiare dell’opportunità di entrare in contatto diretto con le PA che intendono effettuare acquisti di beni, servizi o lavori di manutenzione, ampliando così la propria rete di vendita con evidenti vantaggi e segnatamente:

  1. la piattaforma MePA messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e della Finanza grazie a Consip è utilizzabile gratuitamente;
  2. il mercato potenziale dei fornitori registrati e abilitati sulla piattaforma MePA è ampliato nell’ambito di rapporti B2G, anche grazie alla visibilità della propria offerta e al rafforzamento della presenza dell’impresa nel mercato a livello nazionale;
  3. la possibilità di aggiornare costantemente il proprio catalogo sia in ordine alla tipologia di merce presente che in ordine al prezzo a cui è offerta;
  4. l’abbattimento dei costi di gestione del processo di vendita, non subentrando intermediari, con una conseguente diminuzione anche dei tempi di vendita;
  5. la garanzia di una maggiore trasparenza nelle procedure di gara, grazie anche alla autoregolamentazione spontanea dell’offerta e alla pubblicazione degli esiti della gara.

La piattaforma è in grado di soddisfare le esigenze della PA in termini di acquisto, ma è altrettanto in grado di soddisfare le esigenze dei fornitori in termini di ampliamento del mercato, dei volumi di affari e della presenza nel territorio nazionale.

Registrazione e abilitazione di una impresa al MePA

Per poter partecipare al MePA, e quindi essere registrati e abilitati al mercato elettronico della PA per vendere i propri beni o servizi alla PA tramite la piattaforma è necessario, anzitutto, che il fornitore possieda determinate caratteristiche:

  1. essere iscritto ad una Camera di Commercio;
  2. avere, conseguentemente, una P. IVA;
  3. aver conseguito, nell’anno precedente all’iscrizione, un fatturato di 25.000 euro, salvo soglie maggiori richieste per specifici bandi di particolari aree merceologiche.

Non solo imprese. Oltre alle imprese, infatti, l’iscrizione e la conseguente abilitazione è, infatti, permessa anche a professionisti dotati di P.IVA, alle associazioni senza scopo di lucro (i cd. Enti Terzo Settore) nonché alle Cooperative Sociali. Per esempio, potranno registrarsi al MePA anche ditte individuali, architetti, ingegneri, geometri.

Il processo per registrarsi e abilitarsi al MePA prevede due step: (1) registrazione, (2) abilitazione.

In particolare, la registrazione deve avvenire sul portale www.acquistinretepa.it inserendo i dati del registrante, quali dati anagrafici, dati di contatto, P.IVA.

Avvenuta la registrazione, il fornitore non può ancora operare nel MePA. Pertanto, per poter vendere i propri prodotti e/o servizi e presentare offerte, il fornitore deve abilitarsi.

L’abilitazione è il procedimento (dettagliato qui) tramite cui un fornitore può definire la propria attività all’interno del MePA. Pertanto, grazie alla abilitazione, il fornitore entra a tutti gli effetti ad operare nell’e-commerce della PA, sia mediante ordini direttamente ricevuti da una PA, sia mediante la partecipazione a RDO.