A partire dal 15 novembre 2021 i cittadini potranno richiedere online numerosi certificati anagrafici e di stato civile digitali. Ad annunciarlo è stato il Ministro dell’Innovazione tecnologica e della transizione digitale Vittorio Colao in un’intervista al Corriere della Sera.

Questo servizio, che sfrutta il database dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), consentirà ai cittadini di risparmiare tempo e denaro nel caso abbiano la necessità di procurarsi un certificato anagrafico o di stato civile.

Non si tratta, in realtà, di una novità assoluta. Molti comuni offrivano già la possibilità di ottenere in formato digitale alcuni certificati anagrafici e di stato civile. Tuttavia, mentre prima ogni Comune poteva emettere soltanto i certificati relativi alle iscrizioni presenti nei propri registri, il portale ANPR permetterà di rilasciare certificati attingendo da tutte le banche dati collegate.

Con la nuova piattaforma nazionale non sarà più necessario recarsi presso il Comune dove i registri sono tenuti (anche se non è più quello dove si risiede). Sarà sufficiente collegarsi alla piattaforma per ottenere il rilascio immediato del certificato richiesto, in qualunque parte del mondo ci si trovi.

I certificati anagrafici digitali saranno inoltre completamente gratuiti (almeno fino al 2021): sono stati aboliti i diritti di segreteria e non sarà richiesta l’apposizione della marca da bollo per renderlo valido agli effetti di legge.

I certificati digitali che potranno essere rilasciati tramite la piattaforma ANPR

Il servizio della piattaforma ANPR sarà attivo per 14 tipi di certificati anagrafici e di stato civile. In particolare, potranno essere rilasciati in forma digitale:

  • il certificato di nascita;
  • il certificato di anagrafico di matrimonio, quello di unione civile;
  • il certificato di residenza in convivenza e quello di contratto di convivenza;
  • il certificato di cittadinanza;
  • il certificato di esistenza in vita;
  • il certificato di residenza e quello di residenza Aire;
  • il certificato di stato civile;
  • il certificato di stato di famiglia e quello di stato di famiglia e di stato civile;
  • il certificato di stato di famiglia Aire;
  • il certificato di stato di famiglia con rapporti di parentela;
  • il certificato di stato libero.

Come richiedere i certificati digitali

Il certificato anagrafico digitale potrà essere richiesto da qualsiasi cittadino italiano. Dal 1 aprile 2022 infatti tutti i 7.904 comuni italiani sono subentrati in ANPR.

Per accedere ai servizi è sufficiente autenticarsi al portale dell’ANPR utilizzando uno degli strumenti di identità digitale previsti: lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta effettuato l’accesso al portale, si potranno richiedere i certificati anagrafici e di stato civile digitali propri e dei propri familiari.

Non è dunque possibile, in questa fase, richiedere i certificati di persone terze (ad esempio per la notifica di atti giudiziari).

Valore dei certificati digitali

I certificati anagrafici e di stato civile saranno rilasciati in forma di documento informatico munito di un sigillo digitale qualificato conforme ai requisiti previsti dal Regolamento “eIDAS” (Reg. UE n. 910/2014).

Questo sigillo digitale attribuirà al certificato digitale una efficacia pari a quella di un certificato cartaceo. Attenzione, però, un certificato anagrafico digitale manterrà la propria efficacia soltanto finché resterà in forma elettronica.

La stampa del certificato anagrafico digitale avrà invece un’efficacia potenzialmente limitata. Infatti, la stampa di un documento informatico costituisce una “copia analogica di documento informatico” è equiparata all’originale soltanto se la sua conformità è attestata da un pubblico ufficiale: così prevede l’art. 23 del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD).

Al di fuori di queste ipotesi, le stampe potranno avere lo stesso valore del documento informatico solo se chi le riceve non ne disconosca la validità (artt. 2715 e 2719 c.c.). Sarà dunque chi riceve il documento a valutare se potersi fidare della stampa o se richiedere l’originale.

Dal 1° gennaio 2022 si dovrà pagare la marca da bollo virtuale per i certificati anagrafici digitali?

La marca da bollo sui certificati anagrafici e di stato civile digitali è stata abolita dal “decreto-semplificazioni 2021” (D.L. 77/2021), che ha però precisato che l’esenzione opera “limitatamente all’anno 2021”.

Se questa esenzione non sarà prorogata, dal 1° gennaio 2022 potrebbe essere richiesto ai cittadini che vogliono ottenere un certificato anagrafico digitale il pagamento della marca da bollo di 16 euro prevista per i certificati cartacei.

La marca da bollo virtuale può essere pagata tramite il servizio @e.bollo utilizzando la piattaforma PagoPA.

Certificati esenti dal bollo

Va ricordato, però, che non tutti i certificati anagrafici e di stato civile sono soggetti a bollo. Sono esenti quelli richiesti per:

  • notifiche di atti giudiziari;
  • procedimenti penali;
  • controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari, di pensioni dirette o di reversibilità;
  • giudizi in materia di equo canone della locazioni di immobili urbani;
  • scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • adozione, affidamento e tutela dei minori;
  • recupero crediti professionali dei difensori d’ufficio.

L’esenzione del bollo per questi certificati potrà valere anche per la loro versione digitale.

Certificati soggetti a bollo

La marca da bollo virtuale dovrebbe invece essere richiesta per i certificati anagrafici e di stato civile digitali chiesti per altri fini, come:

  • pratiche bancarie e finanziarie (mutui, finanziamenti, successioni);
  • certificati per ricongiungimento familiare;
  • permesso di soggiorno;
  • procedimenti relativi alla cittadinanza;
  • pratiche assicurative;
  • altri usi personali o pratiche amministrative diverse.

Certificati digitali: a chi possono essere prodotti

Come tutti i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, anche per i certificati anagrafici e di stato civile digitali vigerà il divieto di presentarli ad una pubblica amministrazione.

A partire dal 2012, infatti su tutti i certificati deve essere riprodotta, a pena di nullità, questa dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Enti pubblici e società che gestiscono pubblici servizi, infatti, sarebbero obbligati ad accettare le autocertificazioni per la prova di stati personali che sono attestati dai certificati anagrafici e di stato civile. Fanno eccezione a questa regola soltanto i certificati necessari per procedimenti giudiziari, nei quali la “decertificazione” non opera.

Certificati anagrafici o autocertificazione?

In definitiva, i certificati anagrafici e di stato civile digitali saranno utilizzabili soltanto nei rapporti con altri privati (imprese, banche, assicurazioni) o nell’ambito di procedimenti giudiziari.

Azioni giudiziarie a parte, questi certificati potrebbero diventare superflui se tutti i soggetti privati cominciassero ad accettare senza riserve le autocertificazioni. Si tratterebbe di una semplificazione ben più efficace di tutte quelle che lo Stato potrebbe mai adottare per semplificarne il rilascio.

Un cambiamento culturale che, in certi settori, sembra però ancora lontano.