Dal 1° luglio 2021 entreranno in vigore alcune novità riguardanti il pagamento dell’IVA per le vendite all’estero tramite eCommerce.

L’Unione Europea ha infatti voluto uniformare e migliorare gli adempimenti fiscali per le imprese europee che vendono online. Le modifiche sono parte integrante del progetto di creazione di un Digital Single Market (DSM), il mercato unico digitale all’interno dell’UE. Lo scopo è creare un sistema di regole che favorisca l’economia digitale in Europa, eliminando il più possibile le differenze fra i singoli Stati membri e contribuendo nella lotta all’evasione fiscale tramite eCommerce.

Per raggiungere questi obiettivi anche nel commercio online, sono state approvate le direttive 2017/2455 e 2019/1995, che modificano la Direttiva IVA del 2006.

Le novità dovevano entrare in vigore già all’inizio del 2021, ma sono state rinviate di sei mesi a causa della crisi pandemica.

Cosa cambierà in pratica dal 1° luglio 2021 per gli eCommerce circa l’IVA sulle vendite?

Le operazioni e i soggetti interessati dalle modifiche

La principale novità riguarderà le vendite a distanza all’interno dell’Unione Europea, in particolare quelle effettuate da un’impresa a un consumatore (vendite B2C – settore che in Italia nel 2020 è cresciuto rapidamente).

I cambiamenti interesseranno quindi tutte quelle aziende che hanno sede in Italia ma vendono in altri Stati membri dell’Unione Europea, ad esempio tramite un proprio sito eCommerce o un marketplace come Amazon.

Si tratta di quello che viene definito eCommerce indiretto: una vendita di beni materiali attraverso la rete (sulla distinzione fra eCommerce diretto e indiretto abbiamo scritto qui).

Come funziona oggi il pagamento dell’IVA per l’eCommerce

Oggi, un’impresa italiana che vende a un consumatore di un altro Stato UE a mezzo eCommerce applica l’IVA come se la vendita venisse effettuata in Italia, fino a quando il totale delle sue vendite in quel Paese non supera un determinato ammontare. Questa soglia varia in base allo Stato di destinazione: generalmente è di 35.000 Euro, ma può arrivare anche a 100.000 Euro.

Quando supera il limite previsto per il singolo Stato membro, la vendita diventa soggetta alle norme IVA di quello Stato, indipendentemente dal fatto che si perfezioni tramite eCommerce o altri canali. Questo significa che l’impresa si dovrà registrare in quello Stato e dovrà contabilizzare e versare l’IVA seguendo le regole previste nel Paese di destinazione.

La situazione attuale comporta quindi un importante onere per chi vende frequentemente a privati esteri, in particolare per le piccole e medie imprese.

Cosa cambierà dal luglio 2021 per IVA e eCommerce

Le novità più importanti sono due:

  • al posto delle singole soglie nazionali viene introdotta una soglia unica di 10.000 Euro da calcolarsi su tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, ad eccezione del Paese dove si è stabiliti;
  • se si supera la soglia, gli obblighi IVA nei diversi Stati membri potranno essere assolti tramite un portale online che funzionerà come “sportello unico”, chiamato One Stop Shop (OSS).

Queste novità varranno solo per le imprese che sono stabilite in un solo Paese dell’UE, ma che operano nei confronti di privati residenti in altri Stati membri.

Il portale online One Stop Shop (OSS)

Il portale OSS è una possibilità che viene data alle imprese interessate dalle novità in materia di IVA, per evitare che debbano registrarsi in tutti gli Stati dove risiedono i propri clienti finali, e quindi particolarmente utile per gli eCommerce internazionali.

Attraverso questo canale, che sarà attivato in ogni Paese (in Italia presso l’Agenzia delle Entrate), chi supera la soglia unica dei 10.000 Euro potrà versare l’IVA dovuta ai diversi Paesi UE tramite un unico portale. Chiaramente bisognerà applicare le diverse aliquote previste negli Stati di destinazione.

Secondo la Commissione Europea si tratta comunque di uno strumento importante a disposizione delle piccole e medie imprese. In questo modo infatti si permette anche a piccole attività di vendere ai consumatori di tutta l’Unione Europea a costi e oneri burocratici contenuti.

Il portale OSS è comunque una facoltà: è sempre possibile registrarsi nel Paese di destinazione e versare l’IVA secondo le regole oggi in vigore per chi supera le soglie nazionali.

La sperimentazione iniziata con i servizi digitali TBE e il portale MOSS

Il sistema OSS è già in funzione per alcuni tipi di servizi digitali resi a privati consumatori, i cosiddetti servizi TBE (Telecommunications, Broadcasting and Electronically supplied services). Rientrano in questa categoria i servizi di telecomunicazione e radiodiffusione, ma anche quelli di sviluppo di siti web o software, di web hosting, di accesso a database, di intrattenimento digitale (musica, app, programmi, giochi) e di didattica online. Questi ultimi rappresentano il cosiddetto eCommerce diretto: vendite di beni dematerializzati o di servizi prestati direttamente online, come abbiamo spiegato qui.

Per questi servizi esiste oggi il portale MOSS (Mini One Stop Shop), che consente già ora di effettuare gli adempimenti fiscali IVA dei vari Stati membri in via telematica. Inoltre, la soglia di 10.000 Euro che entrerà in vigore per le vendite a distanza corrisponde a quella attualmente in vigore per i servizi TBE.

Da luglio 2021 il portale MOSS sarà quindi esteso e le vendite a distanza – tra cui quindi il canale eCommerce – e i servizi TBE seguiranno le stesse regole IVA. Questo significa ad esempio che la soglia di 10.000 Euro dovrà essere calcolata sommando i fatturati per le vendite a distanza e per i servizi TBE.

Portale OSS anche per i servizi resi all’interno dell’UE

Le novità in materia di IVA che entreranno in vigore il 1° luglio 2021 riguarderanno non solo le vendite a distanza e gli eCommerce, ma anche tutti i servizi resi a consumatori di altri Paesi dell’Unione Europea.

Anche per questo tipo di operazioni si potrà utilizzare il portale OSS, ma non è prevista alcuna soglia di esenzione (quest’ultima vale solamente per le vendite a distanza e per i servizi TBE).

Novità per chi vende a distanza beni importati da Paesi terzi

Viene abolita l’esenzione dall’IVA per i beni importati di basso valore (fino a 22 Euro).

L’IVA sarà quindi sempre dovuta, ma se il valore dei beni è inferiore a 150 Euro si potrà utilizzare un sistema semplificato di pagamento:

  • l’IVA non viene applicata al momento dell’importazione, ma viene pagata nello Stato di destinazione al consumatore finale;
  • viene introdotto il sistema IOSS (Import One Stop Shop), che consente di dichiarare e pagare l’IVA tramite una piattaforma unica, semplificando anche in questo caso gli adempimenti a carico di chi vende.

La responsabilità delle piattaforme digitali marketplace

Le piattaforme digitali (come i marketplace), anche se si limitano a facilitare le vendite, potranno a certe condizioni essere chiamate a versare l’IVA al posto del venditore: si parla in questo caso di deemed supplier (venditore presunto).

In particolare questo accadrà nel caso in cui la piattaforma:

  • faciliti le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi che hanno un valore inferiore a 150 Euro, anche se il venditore è un’impresa stabilita nell’UE;
  • faciliti le vendite all’interno dell’Unione Europea di un’impresa non stabilita nell’UE.

In ogni caso le piattaforme digitali, anche quando non sono considerate venditori presunti, sono tenute a tenere traccia delle transazioni che facilitano. Dovranno infatti conservare le informazioni relative all’impresa che utilizza le piattaforme, ai beni venduti o ai servizi prestati.

I chiarimenti della Commissione Europea

Il 30 settembre 2020 la Commissione Europea ha pubblicato le note esplicative delle nuove regole, in cui si affrontano anche alcuni esempi pratici. Ad oggi non sono state ufficialmente tradotte in tutte le lingue ufficiali, ma la versione in italiano dovrebbe essere disponibile a breve.

Nel frattempo riportiamo di seguito alcuni casi affrontati, che abbiamo liberamente tradotto, riassunto e adattato alla situazione di un’impresa italiana.

1. Impresa italiana che vende i suoi prodotti a consumatori in Francia e Lussemburgo (vendita a distanza). Il valore totale delle vendite in Francia e Lussemburgo non supera i 10.000 Euro. Che cosa dovrà fare?

Non cambia nulla rispetto ad oggi poiché il totale delle vendite a distanza è inferiore alla soglia di 10.000 Euro. Le vendite seguiranno le stesse regole previste per le vendite a consumatori italiani.

Volendo si potrà comunque scegliere di versare l’IVA in Francia e Lussemburgo (utilizzando il portale OSS), ma non è obbligatorio.

2. Impresa italiana che fornisce servizi TBE per 2.500 Euro a consumatori in Belgio e Germania e fa anche vendite a distanza per 7.000 Euro a consumatori nei Paesi Bassi. Che cosa dovrà fare?

Anche in questo caso non cambia nulla rispetto ad oggi, poiché il totale di vendite a distanza e servizi TBE è inferiore alla soglia di 10.000 Euro. Per cui varranno le stesse regole previste per i consumatori italiani.

Volendo si potrà comunque scegliere di versare l’IVA nei Paesi di destinazione dei servizi TBE e delle vendite a distanza (utilizzando il portale OSS), ma non è obbligatorio. Se lo si fa, lo si deve fare sia per i servizi TBE che per le vendite a distanza, e si rimane vincolati alla decisione per due anni.

3. Impresa italiana che vende a distanza nell’Unione Europea attraverso il proprio sito eCommerce e diversi marketplace. Il totale delle vendite fuori dall’Italia supera i 10.000 Euro. Che cosa dovrà fare?

Dal 1° luglio si applicheranno le nuove norme, poiché l’impresa supera la soglia unica di 10.000 Euro, che copre tutte le vendite a distanza effettuate negli altri Stati membri dell’UE.

In questo caso l’impresa dovrà applicare l’IVA prevista nei diversi Paesi in cui vende. L’impresa infatti sarà responsabile per l’IVA sulle vendite a distanza a prescindere da come vengono effettuate (eCommerce o marketplace) e si dovrà assicurare di applicare l’aliquota IVA corretta sulle vendite. In questo caso il marketplace non diventa un venditore presunto, perché l’impresa che vende è stabilita nell’Unione Europea.

Per pagare l’IVA dovuta ai diversi Stati membri, l’impresa ha due possibilità:

  • registrarsi in ognuno degli Stati dove vende, quindi fare le dichiarazioni e pagare l’IVA dovuta secondo le diverse norme nazionali;
  • registrarsi nel nuovo portale OSS presso l’Agenzia delle Entrate, dove potrà dichiarare e pagare l’IVA dovuta su tutte le vendite a distanza nell’intera Unione Europea.

4. Impresa italiana che fornisce servizi TBE per 2.500 Euro a consumatori in Belgio e Germania, servizi non TBE per 3.000 Euro a consumatori in Germania e Danimarca e vendite a distanza per 4.000 Euro a consumatori in Belgio. Che cosa dovrà fare?

In questo caso si applicherà la soglia di 10.000 Euro per i servizi TBE e le vendite a distanza. Nell’esempio la somma dei due è 6.500 Euro, quindi per questi due tipi di operazioni l’impresa potrà scegliere se applicare le stesse regole IVA previste per i consumatori italiani oppure versare l’IVA nei Paesi di destinazione, come visto sopra.

Per i servizi non TBE non si applicherà la soglia di 10.000 Euro, per cui dovrà sempre pagare l’IVA nei Paesi di destinazione. In questo caso l’impresa ha le due possibilità già viste:

  • registrarsi in Germania e Danimarca, quindi fare le dichiarazioni e pagare l’IVA dovuta secondo le diverse norme nazionali;
  • registrarsi nel portale OSS presso l’Agenzia delle Entrate, dove potrà dichiarare e pagare l’IVA dovuta sui servizi svolti in Germania e Danimarca.

5. Piattaforma digitale di marketplace italiana, che facilita le seguenti vendite di beni (di origine UE o in regime di libera circolazione all’interno dell’UE): A) beni venduti da altre imprese italiane a consumatori in Italia, Francia, Spagna e Austria; B) beni venduti da imprese cinesi a consumatori in Italia, Francia, Spagna e Austria. Che cosa dovrà fare?

Per il caso a), la piattaforma non diventa un venditore presunto, quindi al versamento dell’IVA provvederanno le imprese che vendono. Bisognerà solamente tenere traccia delle transazioni facilitate.

Per il caso b), la piattaforma diventa un venditore presunto e quindi sarà responsabile del versamento dell’IVA dovuta in Italia, Francia, Spagna e Austria.

Per pagare l’IVA dovuta nel caso b), la piattaforma ha due possibilità:

  • registrarsi in ognuno degli Stati dove facilita le vendite, quindi fare le dichiarazioni e pagare l’IVA dovuta secondo le diverse norme nazionali di Italia, Francia, Spagna e Austria;
  • registrarsi nel portale OSS presso l’Agenzia delle Entrate, dove potrà dichiarare e pagare l’IVA dovuta in tutti i Paesi dove facilita le vendite, inclusa in questo caso anche l’IVA dovuta in Italia.