Per il grande volume d’affari raggiunto dall’eCommerce, il tema del corretto trattamento dell’IVA per le vendite all’estero ha assunto negli ultimi anni un’importanza cruciale. Questo soprattutto per l’enorme traffico import/export di beni e servizi fra aziende e privati residenti intra UE e extra UE.

Data la complessità dell’argomento, per agevolare la corretta fatturazione dei venditori/imprese che operano via eCommerce con l’estero, nei paragrafi successivi illustreremo il trattamento dell’IVA per le vendite B2B e B2C in modo chiaro e schematico.

eCommerce diretto e indiretto

Innanzitutto è necessario distinguere fra eCommerce diretto e indiretto, tema già trattato in questo articolo di SmartIUS.

Nell’eCommerce diretto tutte le fasi della vendita del bene si svolgono online. La natura del bene di conseguenza deve essere immateriale o digitale (i cosiddetti servizi TBE, ovvero Telecommunications, Broadcasting and Electronically supplied services, come file audio o video, documenti digitali, eBook…etc.), ed eventualmente scaricabile, stampabile o sviluppabile in un secondo momento, ad acquisto già effettuato.

Ai fini fiscali l’eCommerce diretto è qualificato come prestazione di servizi (Direttiva IVA 2006/112/CE, art. 56 lett. k). Inoltre l’Allegato II della Direttiva IVA specifica il seguente elenco di servizi forniti per via elettronica:

  1. siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  2. software e relativo aggiornamento;
  3. immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  4. musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
  5. prestazioni di insegnamento a distanza.

Nel caso di eCommerce indiretto, invece, la vendita e l’ordine del bene avvengono online, ma la consegna del prodotto acquistato, che è di natura materiale, deve svolgersi per mezzo di un corriere espresso o spedizioniere (Poste Italiane, TnT, Bartolini, UPS, DHL, GLS…etc.). La Direttiva IVA in questo caso parla tecnicamente di cessione di beni. Famose società multinazionali che vendono con eCommerce indiretto sono ad esempio Amazon, Zalando, Asos, Yoox, 21Buttons, etc..

Le regole per individuare il corretto trattamento IVA delle vendite all’estero.

Le regole per il corretto trattamento IVA della prestazione di servizi online o della cessione di beni con l’estero (e quindi valevole anche per l’eCommerce diretto o indiretto) avviene sulla base di due criteri fondamentali: la natura dei soggetti (venditore e acquirente) e la loro residenza fiscale (Italia, o altro Paese intra UE o extra UE).

Catalogazione degli operatori (venditori e acquirenti) secondo il criterio soggettivo

Per quanto riguarda il rapporto C2C, bisogna sfatare il mito per cui non ci sarebbe l’obbligo per il venditore di aprire una partita IVA.

Se l’attività eCommerce è caratterizzata da abitualità e continuità, ossia se si tratta un lavoro regolare, stabile e sistematico nel tempo, c’è sempre l’obbligo di avere la partita IVA. Inoltre, non esistono limiti di fatturato sotto il quale è consentito vendere online servizi o beni senza dover aprire una partita IVA. Per tutte le attività di eCommerce stabili (che quindi necessitano di partita IVA) abbiamo già accennato in questo articolo agli adempimenti amministrativi e fiscali per iniziare con le vendite online.

Invece, per tutte le attività di intermediazione e vendita online “una tantum” (non stabili e abituali) di oggetti usati (aste, mercatini, etc.) valgono altri tipi di imposizione fiscale, diversi dall’Iva (IRPEF, IRAP).

Catalogazione degli operatori secondo il criterio della residenza fiscale

Questi sono tutti i casi possibili di traffico eCommerce sulla base della residenza fiscale dei soggetti (venditore/acquirente), che riguardano le vendite fra:

  1. privati consumatori residenti in Italia;
  2. lavoratori autonomi o società con residenza fiscale in Italia;
  3. privati consumatori residenti intra UE;
  4. lavoratori autonomi o società con residenza fiscale intra UE;
  5. privati consumatori residenti in territori extra UE;
  6. lavoratori autonomi o società con residenza fiscale extra UE.

Incrociando tali casi è possibile ottenere le seguenti Tabelle per determinare l’imponibilità IVA.

Ogni situazione, peraltro, è destinata a ricevere un diverso trattamento anche sotto il profilo degli adempimenti fiscali. Ne abbiamo già parlato qui: “Vendite online: bisogna sempre emettere fattura o scontrino?”.

Tabella riassuntiva degli scambi B2B

Fai clic sul “+” per vedere i dettagli di ciascun caso.

Tabella riassuntiva degli scambi B2C

Fai clic sul “+” per vedere i dettagli di ciascun caso.

eCommerce con l’estero (intra UE): soglie di protezione nei rapporti B2C

Con riferimento ai rapporti B2C, i riquadri azzurri della seconda tabella indicano i casi in cui l’IVA imponibile è quella del Paese intra UE di residenza del venditore, tranne nel caso in cui il suo fatturato annuo superi il limite della “soglia di protezione” previsto dallo Stato estero verso cui effettua la vendita online. Ciascuno Stato infatti ha una propria soglia di protezione.

La soglia di protezione è un tetto massimo (espresso in €) che il venditore non può superare con il proprio giro d’affari, se vuole versare nel proprio Paese l’IVA delle vendite effettuate verso un altro Paese europeo.

Qualora il fatturato fra un venditore e gli acquirenti/consumatori (B2C) di un altro Paese UE superi questi limiti, l’IVA imponibile diventerà quella del Paese di destinazione (ossia dell’acquirente/consumatore) e non più quella del Paese di origine (Italia, se il venditore risiede in Italia).

Quando viene superato il tetto della soglia di protezione, dunque, si applicherà lo stesso criterio di imponibilità IVA dei rapporti B2B. Ricordiamo infatti che la soglia di protezione non si applica mai nei rapporti fra imprese (B2B), per i quali vige sempre il criterio dell’imposizione IVA del luogo di destinazione del bene o del servizio venduto, senza limiti o soglie.

Tabella delle soglie di protezione di ciascun Paese Ue, verso cui si effettua l’eCommerce (aggiornata al 2016):

Novità per l’eCommerce fra imprese e privati (B2C): il nuovo trattamento IVA opzionale per le vendite all’estero

Le seguenti disposizioni non valgono per l’eCommerce fra imprese (B2B), ma solo per i rapporti B2C.

Trattamento IVA opzionale per l’eCommerce diretto (prestazione di servizi): il regime MOSS

Dal 2015, con il d.lgs. 31 marzo 2015 n. 42 (che recepisce la direttiva 2008/8/CE), viene semplificata la vendita di servizi con eCommerce diretto. Se il venditore opta per il regime opzionale IVA (una scelta che resta facoltativa), ai fini del trattamento IVA è sempre rilevante l’aliquota del Paese dell’acquirente/consumatore.

Inoltre, con la nuova opzione IVA il venditore diretto può aderire al regime MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico), attraverso l’iscrizione al portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate. Come abbiamo spiegato in modo dettagliato in questo articolo, il MOSS ha la funzione di effettuare lo scambio automatico di informazioni necessarie tra i venditori dei vari Paesi europei, individuando volta per volta l’aliquota IVA corretta imponibile. La finalità del MOSS è quella di sgravare le imprese da oneri e obblighi, che in questo modo vengono automatizzati attraverso la piattaforma. Dunque grazie al MOSS il venditore eCommerce diretto, registrandosi solo nel proprio Paese, non è più obbligato ad aprire una partita IVA e versare l’IVA stessa in ciascuno Stato in cui svolge la propria attività commerciale.

La norma prevede solo un’eccezione: la soglia unica di protezione di 10.000 Euro uguale per tutti i Paesi europei. Solo se il fatturato annuo del venditore supera i 10.000 Euro, i servizi venduti con eCommerce diretto si considerano effettuati nel Paese estero dell’acquirente e assoggettati a quella aliquota IVA. Se la soglia non viene superata, invece, l’IVA deve essere versata nel Paese di residenza del venditore (in Italia se residente in Italia).

Trattamento IVA opzionale per l’eCommerce indiretto (cessione di beni): in arrivo l’estensione del regime MOSS

Dal 1° luglio 2021, con il recepimento della direttiva 2017/2455/UE, il trattamento IVA opzionale verrà esteso anche alle vendite eCommerce di beni materiali, con la possibilità anche per il venditore indiretto di aderire al regime MOSS. Inoltre anche per l’eCommerce indiretto vale l’unica soglia di protezione di 10.000 euro sul fatturato annuo uguale per tutti i Paesi europei, al superamento del quale il venditore dovrà versare l’IVA del Paese dell’acquirente/consumatore.

In questo articolo abbiamo spiegato in dettaglio, caso per caso, l’impatto del nuovo regime MOSS a partire dal 1° luglio 2021 sull’IVA e sulle vendite all’estero anche tramite eCommerce. Se te lo fossi perso, ti consigliamo di leggerlo attentamente!

Verso un regime fiscale unico europeo?

Le novità del trattamento opzionale IVA e del regime MOSS sono state introdotte dalla legislazione europea, valida e uguale per tutti gli Stati UE. Il successo del trattamento opzionale dell’IVA dipenderà molto dal buon funzionamento del regime MOSS, e da quanto riuscirà a semplificare e uniformare in Unione Europea l’eCommerce e le vendite all’estero di beni e servizi.

La speranza è che possa diventare un punto di partenza per l’introduzione di un unico regime fiscale europeo, più uniforme ed equo, non solo per le imposte indirette (IVA) ma anche per quelle dirette (IRPEF, IRAP…etc.), e per intensificare la lotta all’evasione fiscale.